Legge sull’enoturismo: nuove opportunità ed occasioni di business per le cantine sannite

L’enoturismo è un fenomeno in grande ascesa nel nostro territorio: la produzione di vino, oltre ad essere la chiave per scoprire la bellezza del territorio, costituisce la punta di diamante del nostro Made in Italy all’estero.
Negli ultimi anni sempre più persone hanno preso parte alle manifestazioni organizzate per far conoscere le cantine e il territorio dove nasce il vino. Un movimento che interessa non solo il Sannio ma tutta la penisola, dal Nord al Sud, e che coinvolge tutto il territorio garantendo un notevole indotto.
Nell’articolo 1 commi 502-505 della Legge di Bilancio 2018 per la prima volta, è stata data una definizione univoca all’attività di enoturismo inoltre, sono stati stanziati nuovi fondi a sostegno di questa attività turistica sempre più in voga nel nostro Paese.

Le cantine che vorranno far conoscere e promuovere il vino nei luoghi e negli spazi di produzione, e raccontare la bellezza delle autoctonie, avranno accesso a semplificazioni, agevolazioni e ai benefici fiscali previsti per gli agriturismo. E’ un grande successo che dà dignità ad una particolare branca di un settore strategico che in Italia vale più di 2,5 miliardi di euro all’anno e che ora, con una norma specifica, è destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi. Si parlava da tempo di norme per l’enoturismo: oggi c’è una legge che è finalmente realtà.

E’ il commento del senatore Dario Stefàno, Capogruppo in Commissione Agricoltura di Palazzo Madama, all’approvazione definitiva da parte del Parlamento, della Legge di Bilancio che ha introdotto la disciplina dell’enoturismo.

Legge di Bilancio 2018: nuove risorse all’enoturismo
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, definisce periodicamente le linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica.
La Legge di Bilancio 2018, fa si che il turismo del vino entri nel panorama legislativo italiano, dando una definizione al fenomeno dell’enoturismo:

Con il termine “enoturismo” si intendono quindi tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.

Nella prospettiva di potenziare le azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, la Legge di Bilancio ha ampliato la disponibilità di fondi già prevista dalla Legge 190/2014, volti alla valorizzazione della promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane prevedendo uno stanziamento di maggiori fondi a sostegno di queste attività.
Nel dettaglio, i fondi per l’enoturismo saranno di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l’anno 2020.
La Legge di Bilancio 2018 dà indicazioni precise anche di natura burocratica riguardo a questo tipo di attività: l’enoturirmo potrà essere esercitato, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati.

Trattamento fiscale dell’attività enoturistica
Da un punto di vista fiscale, l’attività enoturistica viene equiparata dalla Legge di Bilancio 2018 all’attività di agriturismo, per cui si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della Legge 413/91.
Per quanto riguarda il reddito imponibile di queste attività, esso è calcolato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti durante l’esercizio, al netto dell’Iva, un coefficiente di redditività del 25%.
Per quanto riguarda l’Iva, invece, questi imprenditori possono scegliere di determinare l’imposta sul valore aggiunto optando per il regime forfettario dei produttori agricoli, mediante il quale viene ridotta l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sopra citato però si applica per i produttori agricoli (tra cui coloro che producono vino) di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva comunitaria 2006/112/CE, del 28 novembre 2006.
Il contribuente che svolge attività enoturistica ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni sopra indicate in merito al calcolo dell’Iva o delle imposte sui redditi, esercitando una specifica opzione in dichiarazione annuale relativa all’imposta corrispondente. La scelta per opzione è vincolante per un triennio.

Bonus verde 2018, come usufruire delle detrazioni fiscali

Il bonus verde diventa realtà. Si tratta di una nuova misura prevista dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) che consente ai contribuenti di recuperare parte delle spese sostenute per una serie di interventi riguardanti sistemazioni a verde di spazi esterni, giardini, terrazzi, ecc.

Come funziona il bonus verde 2018
Il bonus verde consiste nella detrazione del 36% delle spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde.
La legge di Bilancio 2018 disciplina il bonus verde all’art. 1, comma 12-15; in particolare prevede che:

per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi […]

Di seguito proviamo a schematizzare le regole:
soggetti ammessi al beneficio fiscale: privati che sostengono le spese e che possiedono o detengono l’immobile
beneficio: detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute
arco temporale entro cui sostenere le spese: anno solare 2018
limite massimo di spesa: 5.000 euro per ogni unità immobiliare
interventi ammessi al beneficio: «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
altre spese agevolabili: sono ammessi al beneficio anche: interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, spese di progettazione connesse all’esecuzione degli interventi, spese di manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi
come effettuare i pagamenti: i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifico, carte elettroniche di pagamento; NO contanti!)
ripartizione delle quote: la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% (Tuir, art. 16 bis comma 5).
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del dlgs 42/2004, ridotte nella misura del 50% (Tuir, art. 16 bis comma 6).
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (Tuir, art. 16 bis comma 6).

Abbonamenti trasporti pubblici: finalmente dal 2018 detrazioni e altre agevolazioni per trasporti regionali ed interregionali

La Legge di Bilancio 2018, con due specifiche disposizioni, incentiva l’utilizzo di mezzi pubblici:
• da un lato prevedendo la detrazione Irpef delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici, anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico;
• dall’altro prevedendo che l’eventuale rimborso della spesa per il trasporto pubblico, erogato dal datore di lavoro al dipendente, sia esente da imposizione in capo al dipendente.

Si tratta di due agevolazioni interessanti, volte a promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici, anche in vista del contenimento dell’inquinamento.

Le disposizioni probabilmente saranno oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate tuttavia, considerando che si tratta di spese agevolabili a partire dal 2018, appare utile segnalare fin da subito le novità, per dare il tempo ai datori di lavoro di effettuare le opportune considerazioni, e per avvisare i contribuenti di conservare i documenti comprovanti l’abbonamento, che saranno utili in sede di Mod. 730/2019 e mod. Redditi 2019 (periodo d’imposta 2018).

Detrazione Irpef 19% spese abbonamento trasporto pubblico
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico regionale ed interregionale, nella misura massima di 250 Euro di spesa (che significa una detrazione massima di 47,5 Euro da far valere in dichiarazione dei redditi).
La misura non è nuova, fu introdotta con la Finanziaria 2008 (L. 244/2007 art- 1 comma 309) ma poi non fu più riproposta.
La norma, per come è scritta ora, consente di portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 2019/Modello Redditi 2019) le spese, fino ad un massimo di 250 Euro, sostenute nel 2018 per l’abbonamento al trasporto locale, regionale ed interregionale (quindi autobus, metropolitane, tram, treni ecc…). Ai fini della detrazione vale il principio di cassa, che costituisce il principio tipico in materia di oneri. La detrazione pertanto può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2018, anche se l’abbonamento scade nel periodo d’imposta successivo (ad esempio abbonamento pagato a dicembre 2018, con validità dicembre 2018-febbraio 2019).
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, grazie alla modifica effettuata al comma 2 dell’art. 15 del TUIR, fermo restando il limite complessivo di spesa di 250 Euro.
Per abbonamento si dovrebbe intendere, come già avvenuto in passato, un titolo di trasporto che consenta al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Dovrebbero essere esclusi, pertanto, i titoli di viaggio con durata oraria.
Per usufruire in maniera corretta della detrazione è necessario conservare copia delle spese sostenute per gli abbonamenti, in modo che tali documenti siano visionabili da parte del Caf/professionista abilitato che predisporrà la dichiarazione e dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate in caso di futuri controlli.

Detassato il rimborso dell’abbonamento erogato dal datore di lavoro
La Legge di Bilancio ha previsto, inoltre, la possibilità per il datore di lavoro di rimborsare al dipendente l’abbonamento al trasporto pubblico in completa esenzione.
La nuova disposizione, infatti, prevede che le somme erogate o rimborsate ai dipendenti da parte del datore di lavoro, o quelle da quest’ultimo direttamente sostenute, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente o dei suoi familiari fiscalmente a carico, non costituiscono reddito in capo al dipendente.
Per come è scritta la norma il datore di lavoro può quindi utilizzare tre diverse modalità:
• pagamento diretto al fornitore del servizio di trasporto;
• erogazione di denaro al dipendente, come anticipo della spesa;
• rimborso della spesa al dipendente.
Negli ultimi due casi, di erogazione di somme al dipendente, è bene che il datore di lavoro conservi la documentazione provante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente per le finalità per cui sono state corrisposte.
Ai fini dell’agevolazione non è necessaria una convenzione, e neppure un accordo con il fornitore del servizio di trasporto.
E’ necessario, invece, che l’agevolazione – se erogata – sia distribuita alla generalità o a categorie di dipendenti, a prescindere poi dal fatto che ne usufruiscano tutti o solo alcuni. Le categorie di lavoratori possono essere delineate direttamente dal datore di lavoro in base alle caratteristiche comuni dei lavoratori (come chiarito dall’Agenzia delle entrate con le circolari 326/E del 1997 e 188/E del 1998).
L’agevolazione è valida anche per gli abbonamenti utilizzati dai familiari indicati all’art. 12 del TUIR, purché fiscalmente a carico del dipendente.
Resta da chiarire se potranno godere dell’agevolazione solo gli abbonamenti che coprono la tratta casa-lavoro oppure se rientreranno anche gli abbonamenti utilizzabili per percorsi estranei al tragitto casa-lavoro, e in giorni non lavorativi.

Bonus mobili 2018, ecco le nuove regole

Il bonus mobili è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, analogamente a tutti gli altri bonus sulla casa, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).
Per tutto il 2018, sarà possibile acquistare i mobili e usufruire della detrazione del 50% se vengono rispettate alcune regole. In questo articolo analizziamo le nuove regole e cosa cambia rispetto al passato.

Bonus mobili, cos’è
Il cosiddetto bonus mobili è stato introdotto nel 2013 dal dl 63/2013 (convertito dalla legge 90/2013).
In particolare, l’art. 16 ha disposto che:

ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (art. 16 bis dpr 917/86, ndr) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro.

Pertanto chiunque avesse iniziato un intervento edilizio su un immobile successivamente al 26 giugno 2012, usufruendo della detrazione del 50%, poteva ottenere uno sconto fiscale sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici acquistati a partire dal 6 giugno 2013.
Il bonus è stato prorogato più volte.

Bonus mobili 2018, le nuove regole
Nel 2018, così come era già accaduto nel 2017, cambiano le regole per accedere al bonus mobili.
La legge di Bilancio 2018 estende la possibilità di usufruire del bonus mobili fino al 31 dicembre 2018, per un importo massimo di 10mila euro per unità immobiliare, ma cambiano le regole.
Se prima (fino al 2016) era sufficiente che l’intervento edilizio fosse iniziato a partire dal 26 giugno 2012, con le nuove regole è necessario che l’intervento abbia inizio a partire dal primo gennaio 2017.
Infatti, la norma, dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018, già pubblicata in Gazzetta prevede quanto segue:

ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al c. 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2017, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.
Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al c. 1.

Pertanto per usufruire del bonus mobili 2018, i requisiti sono i seguenti: aver iniziato un’attività edilizia successivamente al 1° gennaio 2017, grazie alla quale si usufruisce della detrazione del 50% ed acquistare mobili o elettrodomestici di classe A+ (A per i forni…) da installare nell’immobile oggetto di intervento

Bonus mobili 2018, quali sono i beni agevolati?
La detrazione spetta per le spese sostenute per acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Rientrano tra i mobili agevolabili (a titolo esemplificativo): letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
Non sono agevolabili, invece: porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e complementi di arredo.
Rientrano fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici ed apparecchi per il condizionamento.
È possibile detrarre anche le spese per trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Bonus mobili 2018, come pagare?
I pagamenti devono essere effettuati con una delle seguenti modalità: bonifico ordinario, carte di credito, carta di debito.
Come precisato nella circolare n. 7/2016 dell’Agenzia delle Entrate, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
Quando si utilizzano carte credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Bonus mobili 2018, adempimenti
Se il pagamento è effettuato con bonifico, è opportuno indicare il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Come visto prima, non è necessario utilizzare il modello predisposto per la ritenuta d’acconto da parte delle banche o poste.
I documenti da conservare sono l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Interventi edilizi che danno diritto al bonus mobili
Il bonus mobili è collegato ai seguenti interventi edilizi: manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale; manutenzione straordinaria su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; restauro e risanamento conservativo su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ristrutturazione edilizia su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi se sia stato dichiarato lo stato di emergenza; restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Legge di Bilancio 2018 (3): le novità per lavoro e previdenza

Numerose sono state anche le novità in materia di lavoro e pensioni. Di seguito l’analisi delle principali misure introdotte dalla Manovra a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Incentivi all’occupazione – Sgravio triennale
E’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori:
– di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018
– di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019.
Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di:
– prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato
– conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dal l’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.

Giovani agricoltori
Ai giovani di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono all’INPS come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, per la prima volta tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto un esonero:
– pari al 100% per i primi 36 mesi;
– al 66%, per ulteriori dodici mesi;
– al 50% per il quinto anno.

Assunzioni in cooperative
Stanziato un contributo, entro il limite di spesa di 500mila euro annui, per la riduzione, fino a tre anni, dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle cooperative che nel 2018 assumeranno a tempo indeterminato «persone a cui è stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 2016».

Sostegno al settore della pesca
Ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio dell’attività, è riconosciuta per ciascun lavoratore, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro per l’anno 2018.

Aumento del contributo di licenziamento
La legge di Bilancio prevede che il contributo di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria aumenti all’82%, ovvero al doppio dell’importo attualmente previsto.

Maternità per ricercatrici universitarie a termine
I contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle Università sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. Si prevede inoltre la corresponsione alle lavoratrici in astensione obbligatoria di un’indennità di maternità, da parte dell’INPS, integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.

Isopensione
Con riferimento alle aziende che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, per il triennio 2018-2020, si ammette la possibilità di stipulare accordi di esodo anticipato tra, e organizzazioni sindacali che prevedano la corresponsione, da parte del datore di lavoro, sia di una prestazione in favore del lavoratori di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, inclusa la contribuzione previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

APE sociale e agevolazioni per le donne
Via libera all’esenzione dallo scatto dell’età pensionabile e all’accesso all’APE sociale per 15 categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti (compresi i lavoratori che prestano servizio presso gli impianti siderurgici, ai braccianti agricoli, ai lavoratori marittimi e ai pescatori) purchè abbiano maturato 6 anni di lavoro gravoso negli ultimi 7 anni prima del pensionamento.
Confermato anche lo sconto per le donne lavoratrici di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni.
Il diritto di accedere all’APE sociale si estende ai soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, familiari con handicap grave, si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Stabilizzazione e semplificazione della RITA
Ai lavoratori che cessano l’attività lavorativa e che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, qualora in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni, è concessa la RITA fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.
Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Pagamento pensioni
Viene estesa la regola generale secondo la quale tutte le pensioni corrisposte dall’INPS e le rendite vitalizie INAIL saranno pagate al primo del mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile.

Termine invio telematico 770
Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche è prorogato stabilmente dal 31 luglio al 31 ottobre. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Obbligo pagamento tracciabile delle retribuzioni
Entra nella legge di Bilancio anche l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Reddito di inclusione
La legge di Bilancio 2018 prevede la soppressione di alcuni dei seguenti requisiti di accesso, attualmente richiesti:
– decorrenza di almeno tre mesi dal termine della fruizione della NASpI o, in mancanza di essa, dalla sopravvenienza dello status di disoccupato
– presenza nel nucleo familiare di figli, inabili o disoccupati di età maggiore ai 55 anni.
Inoltre, il limite massimo dell’importo erogabile a titolo di ReI è incrementato del 10% e diviene così pari a 533,50 euro.
Si dispone inoltre che, nel caso in cui il beneficio economico collegato al ReI sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, lo stesso venga versato annualmente.
Il Ministero del lavoro trasferirà all’INPS fondi per 20 milioni di euro al fine di incrementare le dichiarazioni DSU per la richiesta dell’ISEE connesso all’attuazione del reddito d’inclusione.

Bonus bebè
Prorogato il bonus bebè per i nuovi nati nel 2018. Confermata inoltre la soglia ISEE per accedere al beneficio pari a 25.000 euro e gli importi già riconosciuti:
– 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui
– 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui
L’agevolazione spetterà fino al compimento di un anno di età del bambino.

Leggi anche: Legge di Bilancio 2018 (2): continua l’analisi delle novità fiscaliLegge di Bilancio 2018: prima analisi sulle novità per l’edilizia, la casa e i professionisti

Legge di Bilancio 2018 (2): continua l’analisi delle novità fiscali

Continua l’analisi della Legge di Bilancio 2018. Nel prosieguo ci soffermeremo sulle (tante!) novità in materia di fisco&tributi.

Clausola di salvaguardia IVA
Vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2018.
Pertanto, le aliquote restano invariate nel 2018, mentre in futuro:
– l’aliquota del 10% passerà all’11,5% dal 1° gennaio 2019 e al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2020;
– l’aliquota del 22% passerà al 24,2% dal 1° gennaio 2019, al 24,9% a decorrere dal 1° gennaio 2020 e al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede
Riscrivendo le recenti modifiche introdotte dal D.L. n. 148/2017, si prevede che la detrazione spetta se la distanza è di 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
Inoltre, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Agevolazioni per il trasporto pubblico
Introdotta una nuova fattispecie di detraibilità dall’imposta lorda relativa alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.
La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.
Inoltre, si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”.
A tal fine all’art. 51, comma 2, TUIR viene aggiunta la nuova lettera d-bis) con cui si prevede che non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

Super e iperammortamento
Si prorogano per l’anno 2018 le misure del super e iperammortamento.
In particolare:
– il super ammortamento, nel 2018, passa dal 40% al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto; è possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
– l’iper ammortamento viene confermato nella misura del 150%. L’iper ammortamento è possibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
– è confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativi ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018. Tra i beni agevolabili, sono aggiunti anche (allegato B alla legge n. 232/2016):
1) i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
2) i software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
3) i software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Vengono confermate le norme:
– sulla documentazione resa dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro (art. 1, comma 11, legge n. 232/2016);
– sui casi di esclusione dalle predette agevolazioni (art. 1, commi 93 e 97, legge n. 208/2015).
Inoltre, con alcune nuove disposizioni di intende evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: in particolare, si prevede l’ipotesi che si il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso.
In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
– sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016;
– attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).
Infine, nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Tassazione proventi da peer to peer lending
Si introduce uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending; in particolare, si dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura pari al 26%, sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali.
La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.
I predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale ai fini delle imposte dirette, se le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell’apposito albo (di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario) ovvero da istituti di pagamento (anch’essi autorizzati ex art. 114 TUB).
Inoltre, si semplificano gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie). Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l’obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l’attribuzione del codice fiscale, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero.

Web tax
Viene introdotta l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.
L’imposta si applica con l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.
L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con apposito provvedimento, di non superare i limiti di transazioni sopra indicati. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui sopra spetta un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
La nuova imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui saranno individuate le prestazioni di servizio interessate.

Slittamento IRI
Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.

Sospensione deleghe di pagamento
L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

Slittamento entrata in vigore degli ISA
Si fissa la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Calendario fiscale per il 2018
Nel 2018, sono fissate:
– al 23 luglio il termine di presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario);
– al 30 settembre il termine per l’invio dello spesometro del secondo trimestre (o primo semestre se si opta per l’invio semestrale);
– al 31 ottobre il termine di presentazione del modello Redditi e IRAP;
– al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730.
I CAF devono trasmettere le dichiarazioni entro:
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Sanzione per la violazione degli obblighi di dichiarazione IVA
Si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997). La restituzione dell’imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Riduzione termini di decadenza per l’accertamento

I termini di decadenza per l’accertamento sia ai fini IVA che delle imposte dirette sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Semplificazioni amministrative e contabili
Nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:
a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
b) una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
Per chi si avvale di queste semplificazioni viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA fatture emesse e fatture acquisti.

Fatturazione elettronica
Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).
I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (art. 6, D.Lgs. n. 471/1997). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione dal 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.
In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
A decorrere dalla stessa data è abrogato lo spesometro (art. 21 D.L. n. 78/2010)
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.

Limite di reddito per i figli a carico
Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico passa dagli attuali 2.840,51 euro a 4.000 euro.
La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Regime tributario delle società cooperative
Viene modificato il regime tributario delle società cooperative. In particolare:
– si consente alle cooperative di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all’atto della loro attribuzione a capitale sociale;
– si chiarisce che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese individuali, nonché i detentori di partecipazione qualificata;
– la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare;
– la ritenuta del 12,50% può essere applicata – retroattivamente – alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
A tal fine si aggiungono quattro periodi al comma 2 dell’art. 6, D.L. n. 63/2002, in materia di adeguamento ai princìpi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

Credito d’imposta sulle spese per la formazione
Previsto, per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge.
Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR), ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e art. 34, legge n. 388/2000).
L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle norme UE (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i princìpi di indipendenza.
Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione sopra descritti.

Bonus Renzi
Vengono elevate le soglie reddituali per l’accesso al bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari.
Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.
Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Deduzione IRAP lavoratori stagionali
Per l’anno 2018, per i soggetti IRAP (esclusi gli enti non profit e le pubbliche amministrazioni), è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga a quanto attualmente previsto (art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997).

Stabile organizzazione
Si modifica l’articolo 162 del TUIR per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.
Con le modifiche in esame, viene stabilito che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
Inoltre, viene sostituita l’attuale lett. f) dell’art. 162 TUIR: ora rientra nel concetto di stabile organizzazione “ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere” (in precedenza era scritto “altro luogo di estrazione di risorse naturali”).
Inoltre, si prevede che la “stabile organizzazione” non comprende:
a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l’attività complessiva della sede fissa d’affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

Pagamenti pubbliche amministrazioni
Si riduce – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bid D.P.R. n. 602/1973).

Enoturismo
Viene definita l’attività di enoturismo: si tratta delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le stesse disposizioni fiscali previste per l’agriturismo (art. 5, legge n. 413/1991).
Il regime forfettario IVA si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Percentuale di compensazione IVA settore bovino
Si prevede l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Fiscalità delle società sportive dilettantistiche
Si prevede che le attività del settore sportivo dilettantistico possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.
Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.
In particolare, si stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà. L’agevolazione si applica nel rispetto delle regole sugli aiuti “de minimis”.

Sport bonus
Si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dell’IRES e dell’IRAP.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Leggi anche: Legge di Bilancio 2018: prima analisi sulle novità per l’edilizia, la casa e i professionisti

Legge di Bilancio 2018: prima analisi sulle novità per l’edilizia, la casa e i professionisti

In attesa della pubblicazione in Gazzetta, dopo l’approvazione della Camera con voto di fiducia del 23 dicembre scorso, proponiamo una prima sintesi delle ultime novità introdotte dalla Legge di Stabilità per l’edilizia, la casa e i professionisti.

Equo compenso
Approvato l’emendamento che definisce in modo più rigoroso i criteri ministeriali per determinare l’equo compenso. In particolare, l’equo compenso è stato potenziato per tutte le professioni, sia per quelle per il cui svolgimento è necessaria l’iscrizione ad ordini professionali sia per quelle che non lo richiedono. Introdotte, inoltre, le seguenti modifiche:
– non si potrà inserire nei contratti le clausole vessatorie (come la facoltà di modifica unilaterale del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive)
– non si potrà stipulare accordi per eludere l’obbligo di forma scritta degli elementi fondamentali del contratto e il riconoscimento dei rimborsi per le spese legate alla prestazione
– non si potrà accettare da parte dei professionisti termini di pagamento superiori a 60 giorni

Ecobonus
Dal 2018 l’ecobonus scende dal 65 al 50% per:
– acquisto e installazione di finestre e infissi
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
– installazione di schermature solari
La detrazione rimane, invece, al 65% anche per il 2018 degli interventi qualificati con riferimento, fino al 31 dicembre 2017, ai valori di trasmittanza termica del dm 11 marzo 2011.
In pratica, resta al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Fino al 2021 la detrazione può arrivare al 70% per interventi su parti comuni che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda o con detrazione al 75% per i lavori che migliorano la prestazione invernale ed estiva (dm 26 giugno 2015).

Bonus ristrutturazioni
La detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione rimarrà uguale anche nel 2018.
Gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

Superbonus 80 e 85%
Prevista l’introduzione di un superbonus per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Spetta una detrazione pari a:
– 80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
– 85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori

Bonus mobili
Prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+; la detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Bonus verde
Il bonus verde, valido solo per il 2018 e ad unità immobiliare, riguarda la detrazione del 36% per le spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per gli interventi di sistemazione a verde. In pratica, coprirà interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

Cessione del credito
Dal 2018 viene estesa la possibilità di cessione del credito per l’ecobonus anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari (ad oggi si può fare solo per i lavori sulle parti comuni condominiali).
Il sismabonus al 75 e 85% può essere ceduto da tutti i beneficiari a privati e fornitori.
Gli incapienti possono cedere l’ecobonus al 65, 70 e 75% a soggetti privati e anche alle banche, sia per le parti comuni dei condomini sia per le singole unità immobiliari.
Gli altri beneficiari non incapienti possono cedere l’ecobonus al 70 e 75% a tutti i privati ma non alle banche.

Incentivi energia rinnovabile
Per i produttori di energia da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili sono stati prorogati gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 31 dicembre 2020.

Fondi per l’edilizia
In previsione fondi per l’edilizia destinati a:
– messa in sicurezza degli edifici pubblici
– messa in sicurezza del territorio
– per la ristrutturazione dell’edilizia sanitaria

Ricostruzione post sisma Centro Italia
Previsto un ulteriore miliardo di euro di investimenti, per impegno complessivo di 2 miliardi di euro, per finanziare il nuovo piano di ricostruzione delle opere pubbliche (edifici pubblici, scuole, sedi comunali, caserme delle forze dell’ordine) nelle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016.
Inoltre, per i Comuni del cratere c’è la sospensione del pagamento dei mutui fino alla fine del 2018.

Cedolare secca
Prorogata per altri 2 anni (fino al 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% per i contratti a canone concordato.

Iva interventi di recupero
Ai fini dell’aliquota Iva del 10%, su interventi di recupero del patrimonio edilizio, la determinazione del valore dei beni significativi, deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

Bonus calamità naturali
Per le polizze assicurative stipulate dal 1° gennaio 2018, contro il rischio di eventi calamitosi sulle case, si può detrarre il 19% dall’Irpef dei premi.

Antincendio alberghi
Prorogato al 30 giugno 2019 l’obbligo di adeguamento delle norme antincendio nelle attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto. Gli alberghi potranno avvalersi della nuova proroga solo se, entro il 1° dicembre 2018, consegneranno al comando provinciale dei Vigili del fuoco la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) parziale, che attesta il rispetto di almeno 4 prescrizioni.

Legge di Bilancio 2018 approvata in via ufficiale. Ecco le principali novità fiscali introdotte ed il testo definitivo

La Legge di Bilancio 2018 è stata approvata in via ufficiale dai due rami del Parlamento. Dopo la Camera, prima di Natale è arrivato anche il via libera dal Senato della Repubblica.
Gli emendamenti in Legge di Bilancio 2018 hanno introdotto alcune importanti novità, sia sul fronte fiscale che in materia di lavoro, sebbene sia completamente saltato il pacchetto di misure per contrastare l’abuso dei contratti a termine.
Viene confermata l’introduzione del nuovo bonus per le assunzioni di giovani dal 2018, così come lo stanziamento di fondi per il rinnovo del contratto dei dipendenti statali e per consentire l’aumento degli stipendi.
Arrivano nuovi sgravi fiscali per le cooperative che assumono rifugiati, così come viene modificato il calendario delle scadenze fiscali delle dichiarazioni 2018 e arriva la conferma che il bonus bebè sarà di 80 euro al mese ma soltanto per il primo anno.
In attesa dell’approvazione definitiva, vediamo di seguito le ultime novità inserite in Legge di Bilancio 2018 e cosa prevede il testo ufficiale approvato dalla Camera.

Le ultime novità approvate con la Legge di Bilancio 2018
Analizzare in questa sede una per uno le novità inserite nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2018 approvata in via ufficiale dal Senato è quasi impossibile: gli emendamenti proposti ed approvati hanno riguardato misure tutt’altro che omogenee.
Segnaliamo di seguito alcune delle modifiche introdotte rispetto al testo inizialmente approvato dal Senato.
La Commissione ha approvato l’emendamento in merito alla data di pagamento delle pensioni, che anche per il 2018 resta al primo giorno del mese. Sono inoltre ufficiali le novità in merito all’Ape social, che potrà essere richiesta da nuove quattro categorie di lavoratori addetti a mansioni usuranti.
Viene inoltre modificato il calendario delle scadenze fiscali 2018 con la scadenza del 730 fissata al 23 luglio 2018 sia per chi presenta il modello ordinario che quello precompilato e con il rinvio ufficiale al 31 ottobre per chi presenta il modello Redditi. Lo spesometro relativo al primo semestre 2018 o al II trimestre dell’anno dovrà essere inviato entro la scadenza del 30 settembre.
L’importo del canone Rai resta fissato a 90 euro anche nel 2018; viene inoltre confermato che il bonus bebè sarà di 80 euro anche nel prossimo anno, ma la durata viene limitata al solo primo anno di vita del figlio.
La Legge di Bilancio 2018 ha inoltre innalzato la soglia di reddito per i figli a carico, portando a 4.000 euro il limite per poter beneficiare delle detrazioni fiscali e agevolazioni.
In merito al pacchetto lavoro, viene inserito in Legge di Bilancio 2018 il divieto di pagamento degli stipendi in contanti ma non sono passate le novità relative alla riduzione della durata dei contratti a termine, che resta quindi di 36 mesi così come non è stato approvato l’emendamento che prevedeva un aumento dell’indennità di licenziamento da 4 a 8 mesi.

Pensioni, lavoro e agevolazioni fiscali: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2018
Accanto al blocco delle aliquote Iva, grazie alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, e l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti a partire dal 2019, la Legge di Bilancio 2018 conferma l’introduzione di importanti novità in materia di lavoro e pensioni.
Non soltanto il bonus per l’assunzione dei giovani ma anche l’introduzione di nuovi limiti di reddito per beneficiare del bonus Renzi di 80 euro, misura introdotta al fine di evitare la revoca del beneficio per gli statali.
La versione definitiva della Legge di Bilancio 2018 conferma lo stanziamento di risorse in più necessarie per il rinnovo del contratto statali, garantendo dunque l’aumento medio di 85 euro per i dipendenti pubblici.
Importanti novità anche in materia di pensioni, con la proroga dell’Ape volontaria, l’introduzione dell’Ape social donna e la possibilità di accedere alla pensione anticipata a costo zero nel 2018 anche in caso di contratto a tempo determinato in scadenza.
Diventa inoltre ufficiale la proroga di bonus mobili e ristrutturazioni, dell’Ecobonus e l’introduzione del nuovo bonus verde 2018.
Inoltre, a partire dal prossimo anno torna la possibilità di detrazione degli abbonamenti bus e metro, con agevolazioni sui rimborsi dei titolo di trasporto anche per i datori di lavoro di lavoratori pendolari.
Ancora, tra le novità della Legge di Bilancio 2018 vi è l’ufficiale proroga di super e iper ammortamento.
Si ricorda che la legge dovrà esser discussa nuovamente dal Senato e che l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 è prevista a partire dal prossimo 1° gennaio.

Legge di Bilancio 2018: testo ufficiale

Q&A: Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi


In occasione delle festività natalizie è abitudine per gli operatori economici offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti.
Nell’ articolo che segue verra’ analizzato il corretto inquadramento degli omaggi ai fini delle imposte dirette ed indirette attraverso un Question&Answer (Domanda&Risposta), ricordando fin da ora che il trattamento fiscale è diverso a seconda che:
• i beni siano o meno oggetto dell’attività esercitata;
• il destinatario sia un cliente oppure un dipendente.

D.1. COME SONO CLASSIFICATI, AI FINI FISCALI, GLI ACQUISTI DI BENI DESTINATI AD ESSERE CEDUTI GRATUITAMENTE AI CLIENTI E CHE NON SONO OGGETTO DELL’ATTIVITÀ PROPRIA D’IMPRESA?
R.1.
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente ai clienti, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”. Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per :
• erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
• effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
• il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

D.2. QUALE È IL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA EFFETTUATI A FAVORE DEI CLIENTI?
R.2.
In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.
Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:
• per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
• per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

D.3. ALL’ATTO DELLA CONSEGNA DELL’OMAGGIO NATALIZIO AL CLIENTE, OCCORRE RILASCIARE UN DOCUMENTO FISCALE (FATTURA, RICEVUTA, ECC)?
R.3.
All’atto della consegna dell’omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). E’ comunque auspicabile l’emissione di un DDT con causale omaggio o di un altro tipo di documento, ad esempio Buono di consegna, in cui viene indicato il destinatario e di conseguenza è possibile provare il requisito di inerenza.

D.4. NEL CASO IN CUI L’OMAGGIO NATALIZIO DATO AL CLIENTE SIA COSTITUITO DA UNA CONFEZIONE DI BENI (ES: CESTA), COSA SI DEVE CONSIDERARE PER “COSTO UNITARIO” DEL BENE AI FINI DELLA DETRAIBILITÀ DELL’IVA?
R.4.
Se l’omaggio è rappresentato da una confezione di beni, ai fini dell’individuazione del regime IVA applicabile, occorre avere riguardo al costo dell’intera confezione, anziché al costo dei singoli beni. Conseguentemente, in relazione all’acquisto di una cesta regalo di costo superiore a € 50,00, anche se composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa IVA è indetraibile.

D.5. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA DEGLI OMAGGI NATALIZI DATI AD UN CLIENTE DA PARTE DI UN LAVORATORE AUTONOMO?
R.5.
La disciplina delle spese di rappresentanza individuata dal DM 19.11.2008 è applicabile anche ai lavoratori autonomi per quanto riguarda l’individuazione delle spese qualificabili “di rappresentanza”.
Diversamente, ai fini IVA, per i lavoratori autonomi valgono le regole del n. 4) dell’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, che considera non rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni:
• non oggetto dell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a € 50;
• ovvero, per i quali non sia stata detratta l’imposta all’atto dell’acquisto.
Stante l’espresso riferimento all’attività d’impresa, si ritiene che, per il lavoratore autonomo, anche la cessione gratuita di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 sia da assoggettare ad IVA, con la conseguente necessità di adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. degli omaggi. Anche per il lavoratore autonomo rimane comunque possibile scegliere di non detrarre l’IVA sull’acquisto dei beni da regalare, rendendo irrilevante ai fini IVA la successiva cessione.

D.6. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE, AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE (IRPEF/IRES), DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA A CLIENTI?
R.6.
Il Decreto internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015) ha modificato la disciplina di deduzione delle spese di rappresentanza (art. 108 comma 2 TUIR). In particolare:
• è stato eliminato il riferimento alla congruità delle spese sostenute;
• è stata introdotta la misura massima deducibile, pari ad una percentuale di ricavi derivanti dalla gestione caratteristica.

IMPOSTE DIRETTE
IMPRESA: IMPORTO DEDUCIBILE MAX CALCOLATO SUI RICAVI/PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (VOCI A.1 E A.5 DEL C.E.)
Fino a € 10 milioni 1,5%
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni 0,6%
Per la parte eccedente € 50 milioni 0,4%
100% se i singoli beni sono di valore unitario non superiore a 50 €
LAVORATORE AUTONOMO: Nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno, a prescindere dal valore unitario

D.7. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE, AI FINI IRAP, DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA A CLIENTI?
R.7.
Per il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti, è necessario differenziare sulla base della modalità con la quale è stata calcolata la base imponibile IRAP, ossia con il c.d. metodo di bilancio oppure il metodo fiscale.
Ne deriva, pertanto, che:
• qualora la base imponibile IRAP sia determinata secondo i valori di bilancio , poiché le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, le stesse risultano interamente deducibili ai fini IRAP;
• qualora la base imponibile IRAP sia determinata secondo i valori fiscali , le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e conseguentemente le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.
Per i lavoratori autonomi la base imponibile IRAP è data dalla “differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti l’attività esercitata … esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi” . Pertanto i costi sostenuti per l’acquisto di beni-omaggio ai clienti, sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

D.8. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA A FAVORE DEI DIPENDENTI?
R.8.
Gli omaggi a favore dei dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali.
L’IVA per tali beni è, pertanto, indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione ex art. 19, comma1, del D.p.r. 633/72, indipendentemente dal costo. L’indetraibilità comporta l’esclusione da Iva della successiva cessione gratuita, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4) del DPR 633/72.
Ai fini delle imposte dirette, il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95, TUIR, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Per il trattamento ai fini Irap, tali spese sono indeducibili, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, in quanto le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano, infatti, nei “costi del personale”, che, ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, ancorché gli stessi siano contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico.
Analogo trattamento va riservato ai beni omaggiati ai dipendenti da parte di un lavoratore autonomo.
Per quanto riguarda, invece, la tassazione in capo ai dipendenti, secondo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.10.2008, n. 59/E, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti:
• qualora siano in denaro concorrono, indipendentemente dal loro ammontare, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono quindi assoggettate a tassazione;
• qualora siano in natura (beni o servizi) non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel periodo d’imposta.
Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore globale di € 200 è una spesa deducibile per il datore di lavoro e non concorre a formare il reddito in capo al dipendente.

D.9. COME SONO TRATTATI FISCALMENTE GLI OMAGGI NATALIZI A CLIENTI RELATIVI A BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA?
R.9.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta. Inoltre:
• indipendentemente dal fatto che la spesa relativa al bene che si intende omaggiare possa o meno essere qualificata “di rappresentanza”, l’impresa può scegliere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto dei beni oggetto dell’attività, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita;
• qualora si ritenga che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività ceduto gratuitamente possa essere qualificata “spesa di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50, mentre la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso, ferma restando l’esclusione da IVA della cessione gratuita se questa non è stata detratta sull’acquisto;
• se si ritiene che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività che si intende omaggiare non possa essere qualificata “di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile a prescindere dall’importo e la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene, ferma restando la possibilità di “rinunciare” alla detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita.
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Ai fini del trattamento IRAP, per i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell’attività destinati ad essere omaggiati ai clienti.
Tali costi risultano quindi:
• deducibili per i soggetti che applicano il metodo di bilancio;
• indeducibili per i soggetti che applicano il metodo fiscale.

D.10. COME SONO TRATTATI FISCALMENTE GLI OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI DI BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA?
R.10.
Nel caso di beni oggetto dell’attività dell’impresa, al datore di lavoro è consentita la detrazione dell’IVA relativa a tali omaggi, che non configurano quali spese di rappresentanza.
La cessione gratuita va quindi assoggettata ad IVA ai sensi del citato n. 4) dell’art. 2, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.
Analogamente alla modalità adottata per gli omaggi ai clienti, all’atto dell’acquisto il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l’IVA relativa a detti beni, non assoggettando pertanto ad IVA la relativa cessione gratuita.
Anche nel caso degli omaggi relativi ai beni oggetto dell’attività il relativo costo, qualora si tratti di beni da omaggiare ai dipendenti, rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro deducibile.
Ai fini del trattamento Irap, analogamente a quanto previsto per i beni non rientranti nell’attività dell’impresa, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti, rientrano tra i “costi del personale” e pertanto risultano indeducibili ai fini IRAP.

D.11. COME SONO TRATTATE FISCALMENTE LE SPESE PER BUFFET E CENE DI NATALE?
R.11.
Nella pratica, spesso accade che l’impresa, specie nel periodo natalizio, organizzi il buffet ovvero la cena di Natale per lo scambio degli auguri.
Al fine di determinare il trattamento IVA e reddituale di tale operazione va innanzitutto considerato il fatto che in tal caso si è nell’ambito delle prestazioni gratuite di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita.
Al riguardo, nella Circolare n. 34/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa.
Ne deriva, quindi, che il costo della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro solo per i propri dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza. Tuttavia, l’Agenzia non indica come debba essere qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una liberalità a favore dei dipendenti e quindi:
• il costo è deducibile ai fini del reddito:
nel limite del 75% della spesa sostenuta, così come previsto dal DL n.112/2008 per le spese di albergo e ristorante;
nel limite del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi fissato dall’art. 100, comma 1, TUIR;
• l’IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa;
• ai fini IRAP, il costo si ritiene deducibile per i soggetti che applicano l’art. 5 (metodo di bilancio) e indeducibile per coloro che determinano l’IRAP con l’art. 5-bis (metodo fiscale).
Nel caso in cui alla cena partecipino anche soggetti terzi all’impresa (clienti, istituzioni, ecc.) la stessa rientra tra le spese di rappresentanza. Ne consegue, in tale eventualità che:
• l’IVA è indetraibile;
• il costo è deducibile al 75% e nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno.

D.12. COME SONO TRATTATI FISCALMENTE I BUONI ACQUISTO?
R.12.
I buoni/voucher acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita ai propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali, sono fuori campo Iva (ex art. 2 comma 3 lett. a del DPR 633/72), utilizza come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21/E del 22.02.2011.
Ai fini delle imposte dirette valgono le stesse considerazioni per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività.
In capo al lavoratore dipendente i buoni/voucher regalati dal datore di lavoro non costituiscono reddito tassabile se di importo non superiore ad €. 258,23.

Q&A: la detrazione Iva e la gestione degli acquisti di fine anno

La Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) ha modificato due articoli importanti in materia di IVA, che riguardano il termine entro cui:
• esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72);
• registrare le fatture d’acquisto (art. 25 DPR 633/72).
L’intervento, sebbene motivato dalle migliori intenzioni, ha causato diverse perplessità tra gli esperti del settore.
Ad essere “sotto accusa” è prima di tutto la decorrenza delle nuove regole, in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente.
Le modifiche, inoltre, complicano la gestione degli acquisti di beni e servizi con Iva detraibile per il quale il fornitore/prestatore ha emesso fattura nel 2017 ma il cliente/committente registra il documento nel 2018.
Nell’attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, si illustrano di seguito le novità introdotte e le problematiche riscontrate relative alla fatture a cavallo d’anno attraverso un Question&Answer e dei casi risolti.

Q.1 QUAL È IL NUOVO TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA?
A.1 La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
La modifica apportata dal legislatore è coerente con le regole comunitarie , secondo cui il diritto alla detrazione dell’Iva deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l’esigibilità dell’Iva, e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura d’acquisto, salvo la facoltà dei singoli Stati membri di prevedere termini più lunghi.

Q.2 QUAL È IL NUOVO TERMINE PER L’ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA DELLE FATTURE D’ACQUISTO ?
A.2 La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha modificato anche l’art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d’acquisto.
In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.

Q.3 DA QUANDO SI APPLICANO LE NUOVE REGOLE SULLA DETRAZIONE DELL’IVA E SULLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D’ACQUISTO?
A.3 Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, in quanto il 2017 è l’anno di entrata in vigore della nuova normativa.
Restano in vigore le disposizioni antecedenti per le fatture ricevute e non registrate in anni precedenti.
Si fa presente che la decorrenza delle nuove disposizioni è in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui all’art. 3 comma 1 è previsto che le modifiche alla disciplina dei tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Q.4 LE NUOVE REGOLE HANNO MODIFICATO IL MOMENTO DI ESIGIBILITÀ DELL’IVA?
A.4 No. Le novità introdotte dal DL 50/2017 non hanno alcun effetto rispetto al momento in cui l’imposta diviene esigibile.
Per questo motivo, il momento in cui sorge il diritto alla detrazione IVA continua ad essere ancorato al momento in cui l’imposta diviene esigibile che corrisponde al momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (ai sensi dell’art. 6, comma 5, DPR 633/1972).
Il momento di effettuazione dell’operazione segue regole diverse a seconda che l’operazione sia riferita a cessioni di beni o prestazioni di servizi.
• Cessione di beni mobili in Italia: l’operazione di considera effettuata al momento della consegna o spedizione (o al momento in cui si verificano gli effetti traslativi se successivi ma comunque non dopo un anno dalla consegna).
• Prestazioni di servizi rese da prestatore IT a committente IT: l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento o dell’emissione della fattura se precedente.

Q.5 LE NUOVE REGOLE POSSONO CREARE DEI PROBLEMI NEL CASO DELLE FATTURE EMESSE A CAVALLO D’ANNO?
A.5 Sì. A seguito delle novità in commento iniziano ad emergere diverse perplessità tra gli operatori su come gestire le operazioni a cavallo d’anno, vista la stretta posta sulla detrazione IVA.
Per svariati motivi (dimenticanza, tardiva ricezione della fattura del fornitore, etc.) potrebbe capitare di trovarsi a registrare una fattura emessa nel 2017, ossia riferita ad operazioni effettuate ai fini IVA nel periodo d’imposta 2017, ma da gestire nel 2018.

Di seguito alcuni casi risolti.

C.1. FATTURA EMESSA A FINE ANNO CON CONSEGNA DEI BENI NELLA STESSA DATA
S.1 Ipotizziamo un acquisto di beni con fattura emessa dal fornitore in data 20 dicembre 2017, con consegna dei beni nella stessa data.
Il cliente, a norma dell’articolo 21, commi 8 e 9 del DPR 633/1972, ha 4 mesi di tempo per ricevere la fattura relativa all’acquisto effettuato, decorsi i quali deve attivarsi per segnalare all’Amministrazione la negligenza del fornitore (emissione autofattura entro i successivi 30 gg, versamento dell’IVA ed esercizio della detrazione).
Ipotizziamo che il cliente riceva la fattura nel mese di febbraio 2018.
In tal caso, secondo le nuove previsioni dell’art. 19 DPR 633/1972 la detrazione IVA deve essere effettuata nel 2017, pertanto, il cliente non potrebbe far entrare tale documento nella liquidazione IVA di febbraio 2018.
In assenza di chiarimenti ufficiali da parte delle Entrate, è consigliabile istituire un registro sezionale ad hoc nel quale far confluire le fatture datate 2017 ma ricevute e registrate nel 2018, in modo tale da “sospendere” l’IVA a credito di riferimento per farla confluire nella dichiarazione IVA annuale 2018 (riferita al periodo d’imposta 2017). Se tale soluzione verrà confermata, ci si attende un apposito campo della dichiarazione annuale IVA nel quale indicare tali crediti IVA.

C.2. BENI CONSEGNATI A FINE ANNO E FATTURA EMESSA AD INIZIO 2018
S.2
Partendo dalle medesime condizioni di consegna precedenti (merce consegnata il 20 dicembre 2017) ipotizziamo ora che il fornitore abbia dimenticato di emettere la fattura nel 2017 ma provveda ad emetterla il 15 febbraio 2018, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (tardiva emissione di fattura imponibile IVA – sanzione disposta dall’art. 6 del D.Lgs 471/1997 variabile a seconda se l’operazione abbia inciso o meno sulla liquidazione del tributo).
In tal caso, la fattura è stata emessa nel 2018 e viene ricevuta e registrata dal cliente nel mese di febbraio 2018: il cliente potrà pertanto far rientrare la relativa IVA a credito nella liquidazione IVA del mese di febbraio 2018.

C.3. FATTURA SERVIZIO EMESSA A FINE DICEMBRE MA RICEVUTA A GENNAIO 2018
S.3
Ipotizziamo il caso di un servizio ultimato nel mese dicembre 2017 per il quale il prestatore ha emesso la fattura il 29 dicembre 2017 ma il committente l’ha ricevuta per posta il 15 gennaio 2018.
In tal caso la fattura potrebbe essere ancora inserita nella liquidazione IVA di dicembre 2017 al fine di ridurre al minimo le complicazioni legate alla detrazione dell’imposta di riferimento. Diversamente, ci si troverebbe nelle medesime condizioni del caso 1.

C.4. FATTURA SERVIZIO EMESSA E RICEVUTA A GENNAIO 2018 MA RELATIVA AD UNA PRESTAZIONE DEL 2017
S.4
Si ipotizzi una prestazione di servizi non ancora pagata, ultimata nel 2017 (competenza del ricavo 2017) per la quale è stata emessa fattura il 10 gennaio 2018 (effettuazione dell’operazione ai fini IVA). Il committente riceve la fattura nella stessa data del 10 gennaio 2018 e decide di esercitare subito il diritto alla detrazione dell’IVA.

error: Il contenuto è protetto !!!