Q&A: la detrazione Iva e la gestione degli acquisti di fine anno

La Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) ha modificato due articoli importanti in materia di IVA, che riguardano il termine entro cui:
• esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72);
• registrare le fatture d’acquisto (art. 25 DPR 633/72).
L’intervento, sebbene motivato dalle migliori intenzioni, ha causato diverse perplessità tra gli esperti del settore.
Ad essere “sotto accusa” è prima di tutto la decorrenza delle nuove regole, in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente.
Le modifiche, inoltre, complicano la gestione degli acquisti di beni e servizi con Iva detraibile per il quale il fornitore/prestatore ha emesso fattura nel 2017 ma il cliente/committente registra il documento nel 2018.
Nell’attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, si illustrano di seguito le novità introdotte e le problematiche riscontrate relative alla fatture a cavallo d’anno attraverso un Question&Answer e dei casi risolti.

Q.1 QUAL È IL NUOVO TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA?
A.1 La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
La modifica apportata dal legislatore è coerente con le regole comunitarie , secondo cui il diritto alla detrazione dell’Iva deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l’esigibilità dell’Iva, e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura d’acquisto, salvo la facoltà dei singoli Stati membri di prevedere termini più lunghi.

Q.2 QUAL È IL NUOVO TERMINE PER L’ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA DELLE FATTURE D’ACQUISTO ?
A.2 La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha modificato anche l’art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d’acquisto.
In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.

Q.3 DA QUANDO SI APPLICANO LE NUOVE REGOLE SULLA DETRAZIONE DELL’IVA E SULLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D’ACQUISTO?
A.3 Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, in quanto il 2017 è l’anno di entrata in vigore della nuova normativa.
Restano in vigore le disposizioni antecedenti per le fatture ricevute e non registrate in anni precedenti.
Si fa presente che la decorrenza delle nuove disposizioni è in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui all’art. 3 comma 1 è previsto che le modifiche alla disciplina dei tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Q.4 LE NUOVE REGOLE HANNO MODIFICATO IL MOMENTO DI ESIGIBILITÀ DELL’IVA?
A.4 No. Le novità introdotte dal DL 50/2017 non hanno alcun effetto rispetto al momento in cui l’imposta diviene esigibile.
Per questo motivo, il momento in cui sorge il diritto alla detrazione IVA continua ad essere ancorato al momento in cui l’imposta diviene esigibile che corrisponde al momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (ai sensi dell’art. 6, comma 5, DPR 633/1972).
Il momento di effettuazione dell’operazione segue regole diverse a seconda che l’operazione sia riferita a cessioni di beni o prestazioni di servizi.
• Cessione di beni mobili in Italia: l’operazione di considera effettuata al momento della consegna o spedizione (o al momento in cui si verificano gli effetti traslativi se successivi ma comunque non dopo un anno dalla consegna).
• Prestazioni di servizi rese da prestatore IT a committente IT: l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento o dell’emissione della fattura se precedente.

Q.5 LE NUOVE REGOLE POSSONO CREARE DEI PROBLEMI NEL CASO DELLE FATTURE EMESSE A CAVALLO D’ANNO?
A.5 Sì. A seguito delle novità in commento iniziano ad emergere diverse perplessità tra gli operatori su come gestire le operazioni a cavallo d’anno, vista la stretta posta sulla detrazione IVA.
Per svariati motivi (dimenticanza, tardiva ricezione della fattura del fornitore, etc.) potrebbe capitare di trovarsi a registrare una fattura emessa nel 2017, ossia riferita ad operazioni effettuate ai fini IVA nel periodo d’imposta 2017, ma da gestire nel 2018.

Di seguito alcuni casi risolti.

C.1. FATTURA EMESSA A FINE ANNO CON CONSEGNA DEI BENI NELLA STESSA DATA
S.1 Ipotizziamo un acquisto di beni con fattura emessa dal fornitore in data 20 dicembre 2017, con consegna dei beni nella stessa data.
Il cliente, a norma dell’articolo 21, commi 8 e 9 del DPR 633/1972, ha 4 mesi di tempo per ricevere la fattura relativa all’acquisto effettuato, decorsi i quali deve attivarsi per segnalare all’Amministrazione la negligenza del fornitore (emissione autofattura entro i successivi 30 gg, versamento dell’IVA ed esercizio della detrazione).
Ipotizziamo che il cliente riceva la fattura nel mese di febbraio 2018.
In tal caso, secondo le nuove previsioni dell’art. 19 DPR 633/1972 la detrazione IVA deve essere effettuata nel 2017, pertanto, il cliente non potrebbe far entrare tale documento nella liquidazione IVA di febbraio 2018.
In assenza di chiarimenti ufficiali da parte delle Entrate, è consigliabile istituire un registro sezionale ad hoc nel quale far confluire le fatture datate 2017 ma ricevute e registrate nel 2018, in modo tale da “sospendere” l’IVA a credito di riferimento per farla confluire nella dichiarazione IVA annuale 2018 (riferita al periodo d’imposta 2017). Se tale soluzione verrà confermata, ci si attende un apposito campo della dichiarazione annuale IVA nel quale indicare tali crediti IVA.

C.2. BENI CONSEGNATI A FINE ANNO E FATTURA EMESSA AD INIZIO 2018
S.2
Partendo dalle medesime condizioni di consegna precedenti (merce consegnata il 20 dicembre 2017) ipotizziamo ora che il fornitore abbia dimenticato di emettere la fattura nel 2017 ma provveda ad emetterla il 15 febbraio 2018, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (tardiva emissione di fattura imponibile IVA – sanzione disposta dall’art. 6 del D.Lgs 471/1997 variabile a seconda se l’operazione abbia inciso o meno sulla liquidazione del tributo).
In tal caso, la fattura è stata emessa nel 2018 e viene ricevuta e registrata dal cliente nel mese di febbraio 2018: il cliente potrà pertanto far rientrare la relativa IVA a credito nella liquidazione IVA del mese di febbraio 2018.

C.3. FATTURA SERVIZIO EMESSA A FINE DICEMBRE MA RICEVUTA A GENNAIO 2018
S.3
Ipotizziamo il caso di un servizio ultimato nel mese dicembre 2017 per il quale il prestatore ha emesso la fattura il 29 dicembre 2017 ma il committente l’ha ricevuta per posta il 15 gennaio 2018.
In tal caso la fattura potrebbe essere ancora inserita nella liquidazione IVA di dicembre 2017 al fine di ridurre al minimo le complicazioni legate alla detrazione dell’imposta di riferimento. Diversamente, ci si troverebbe nelle medesime condizioni del caso 1.

C.4. FATTURA SERVIZIO EMESSA E RICEVUTA A GENNAIO 2018 MA RELATIVA AD UNA PRESTAZIONE DEL 2017
S.4
Si ipotizzi una prestazione di servizi non ancora pagata, ultimata nel 2017 (competenza del ricavo 2017) per la quale è stata emessa fattura il 10 gennaio 2018 (effettuazione dell’operazione ai fini IVA). Il committente riceve la fattura nella stessa data del 10 gennaio 2018 e decide di esercitare subito il diritto alla detrazione dell’IVA.

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