La Legge di Bilancio 2020 in Breve

Un riepilogo sintetico e utile su tutte le principali novità della Legge di Bilancio 2020

– Regime forfettario: tornano i limiti di acceso per chi ha redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro o compensi a dipendenti e collaboratori superiori a 20mila euro

Bollo sulle fatture elettroniche: se gli importi dovuti non superano la soglia annua di 1.000 euro. l’obbligo di versamento potra’ avvenire semestralmente, anziche’ trimestralmente entro il 20 del mese successivo, rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

– Viene confermata a regime l’aliquota del 10% di cedolare secca sui canoni di locazione concordati inerenti abitazioni ubicate in Comuni ad alta densita’ abitativa. Non e’ invece stata confermata per il 2020 la cedolare secca sugli affitti dei negozi.

– Confermate per il 2020 anche le detrazioni 50% per ristrutturazione edilizia, 65% per risparmio energetico, per sisma, per il verde e per l’acquisto dei mobili post ristrutturazione (a patto che essa sia iniziata dall’1.1.2019).

E’ stato abolito nel 2020 lo sconto in fattura relativamente all’ecobonus.

Imu/Tasi: nel 2020 finalmente, con l’abolizione della Tasi, si tornera’ ad avere un’unica imposta: l’IMU. Ma non rallegriamoci troppo perche’ l’importo dell’aliquota Tasi si sommera’ a quella dell’Imu, la quale potra’ raggiungere il (10,6+0,8)= 11,4 per mille.

Deducibilita’ dell’IMU per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti: per il 2019 la deducibilità dell’IMU resta fissata al 50 %. La deduzione aumentera’ al 60 % per gli anni 2020 e 2021. A partire dal 2022 scatterà la totale deducibilità.

Novita’: introdotto il bonus facciate, che prevede una detrazione del 90% sulle spese, anche di sola pulitura o tinteggiatura, sostenute per rifacimento facciate degli edifici dei centri urbani e zone limitrofe. Di fatto il bonus vale per tutti gli edifici, salvo le villette isolate di campagna.

– Previsto anche un nuovo Credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese. Il vecchio credito d’imposta R&S viene anticipatamente abolito.

– Confermato il ripristino dell’ACE fissando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento all’1,3 per cento.

Bonus per imprese e privati per le colonnine di ricarica elettrica: l’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta pari al 50 % delle spese sostenute (con un tetto massimo fiscale di 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo ) dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relativamente all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.

– Torna la possibilità, per gli imprenditori individuali, di applicare l’imposta sostitutiva dell’8% per l’estromissione dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019, se poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

Rimodulata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali concessi in uso ai dipendenti, che viene ora differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica allo scopo di penalizzare i mezzi piu’ inquinanti.

Buoni pasto dipendenti: sale da 7 a 8 euro la quota esente per i buoni pasto in formato elettronico mentre scende da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro nel caso di buoni cartacei. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

– A partire dalle annualità ancora accertabili all’1.1.2020, e’ stata estesa ai tributi locali ed alle entrate patrimoniali il sistema degli accertamenti esecutivi, già in vigore per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP.

– Viene prorogata la facoltà per i privati di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti, sia agricoli sia edificabili, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva dell’11%.

Viene aumentata dal 20 al 26% l’imposta sostitutiva dell’imposta sul redditoapplicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

– Per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali è possibile rivalutare i beni presenti in bilancio al 31.12.2018.

– I termini per l’accertamento sono ridotti di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

– Rimodulazione (in peggio) dell’ammontare degli oneri detraibili in base al reddito. E’ stato ridotto il grado di detraibilità (prima ammontava al 19%) degli oneri detraibili  per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale e alle spese sanitarie.

In particolare, a decorrere dall’anno di imposta 2020:

  • la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Riconfermato il bonus bebe’ e il bonus asili nido.

– Elevata a 500 euro la spesa massima detraibile per le spese veterinarie.

– Familiari a carico: cambia il limite di reddito per considerare a carico i figli di età non superiore a 24 anni. Essi possono essere considerati a carico qualora nel 2019 abbiano posseduto un reddito complessivo inferiore a 4.000 euro. Resta invece invariato il limite di 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili) per gli altri soggetti familiari, compresi i figli dai 25 anni in poi.

TARI Studi professionali: finalmente una riduzione di tasse. Pare che la legge di conversione del decreto abbia equiparato gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito, che presentano coefficienti minori. La modifica, pertanto, porterebbe gli studi professionali a godere di una riduzione della TARI.

Lezioni private agli studenti: dal 1° gennaio 2019 si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali del 15%  sui compensi dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, salvo opzione per la tassazione ordinaria.

ISA: Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale

Gli studi di settore, ampiamente utilizzati nella programmazione e nei controlli dell’amministrazione finanziaria, consistevano in strumenti presuntivi di ricostruzione dei ricavi delle imprese fondati su un algoritmo di calcolo.

In sostanza, rappresentavano la “formalizzazione” di un ragionamento presuntivo fondato sugli elementi dichiarati dagli stessi contribuenti (in relazione al possesso di beni strumentali, all’esistenza di dipendenti, al sostenimento di determinati costi etc.).

In un’ottica di miglioramento della conoscenza delle attività economiche da parte del fisco e di prevenzione dell’evasione, si è deciso di sostituire il sistema fondato sugli studi di settore con quello imperniato sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

PREMESSA

Il superamento degli studi di settore in favore di un nuovo sistema volto all’emersione “spontanea” delle basi imponibili è stato previsto dall’art. 9-bis del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96.

Tale nuovo sistema si fonda sugli ISA, da mettere a punto anno per anno con riferimento a particolari categorie, in modo analogo a quanto fin qui avvenuto per gli “studi” ma con finalità più persuasiva che punitiva.

La legge di bilancio 2018 ha previsto che suddetti indici si applichino a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Gli strumenti presuntivi su cui si fondavano gli studi di settore sono apparsi sempre meno utili e controversi, sia per la relativa attendibilità dell’algoritmo di calcolo, sia per l’inidoneità di una rilevazione di tipo “statistico” a rendere conto delle concrete modalità di funzionamento (e quindi del possibile risultato economico) di una qualsiasi attività. Per tale ragione, l’utilizzo degli studi di settore ha subito drastiche limitazioni, trasformandosi nel tempo da strumento di accertamento “diretto” a semplice elemento presuntivo (utile in presenza di ulteriori riscontri) e a base per la programmazione delle indagini fiscali.

Gli ISA, “figli” degli studi di settore, sono apparsi sulla scena più come incentivi alla “compliance” che come strumenti di aggressione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.

GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Gli indici vengono definiti come indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori con la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti “affidabili”, i quali avranno accesso a benefici premiali.

Gli ISA devono essere:

  • approvati con decreto del MEF entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati;
  • soggetti a revisione ogni due anni.

Le eventuali integrazioni degli indici, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, devono essere approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

L’istituzione degli ISA rappresenta – secondo quanto dichiara l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet – un’iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

Il funzionamento degli ISA è invertito rispetto a quello degli studi di settore: questi ultimi tracciavano la via per l’accertamento, mentre gli ISA (o per meglio dire, l’“affidabilità” del contribuente secondo gli ISA) consentono l’accesso a un regime agevolato, contraddistinto da maggiori garanzie in sede di eventuale accertamento (è come se si avesse una sorta di “scudo” protettivo condizionato alla congruità secondo gli ISA). È infatti previsto che l’Agenzia delle Entrate e la G.d.F., nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli ISA, nonché delle informazioni presenti in anagrafe tributaria nel definire le strategie dei controlli.

INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I contribuenti interessati potrebbero decidere di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell’indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefìci correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Tali elementi rilevano anche ai fini IRAP e determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini IVA.

La disciplina esclude che dalla dichiarazione integrativa possa derivare l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

SOGGETTI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEGLI ISA

Sono soggetti esclusi dagli ISA:

  • contribuenti che iniziano o cessano l’attività, oppure per i quali sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa;
  • contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
  • soggetti che usufruiscono del regime forfettario ex L. n. 190/2014 e del regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, nonché di altri regimi con determinazione forfettaria del reddito;
  • soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso indice, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
  • enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;
  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

I BENEFICI PREVISTI

In caso di raggiunta “affidabilità fiscale”, il contribuente ha diritto ai seguenti vantaggi:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (il beneficio in questo caso non è di poco conto, dato che numerose società, specialmente nei settori che più hanno risentito della crisi economica, sono rientrate e rientrano ancora nell’area di “non operatività” o perdita sistemica, essendo economicamente incapaci di realizzare determinati “ricavi minimi presunti” o anche solo di produrre un risultato economico positivo sufficiente a remunerare i costi);
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (cioè dagli accertamenti analitico – induttivi);
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (il termine ordinario attuale, per le ipotesi di dichiarazione infedele, è fissato al 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine per i soggetti “affidabili” passerebbe quindi al quarto anno);
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (accertamento sintetico e “redditometrico”), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di 2/3.

IN CASO DI REATI TRIBUTARI

In caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) per reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, non si applicano i benefici premiali quali:

  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società di comodo;
  • l’esclusione degli accertamenti analitico-induttivi;
  • l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’accertamento;
  • l’esclusione dell’accertamento sintetico.

SANZIONI IN CASO DI OMISSIONE

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA o di comunicazione inesatta o incompleta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

Prima di contestare la violazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitandolo a comunicare i dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi (invito alla compliance). La graduazione della sanzione terrà conto del comportamento del contribuente. Nei casi di omissione della comunicazione è prevista per l’Agenzia delle Entrate la possibilità di procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo (art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1972; art. 55, D.P.R. n. 633/1972) pertanto, omettere la comunicazione significa per i contribuenti vedersi applicare un regime di presunzioni accertative peggiore rispetto a quello “temperato” (analitico – induttivo) solitamente utilizzato.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Riporto perdite fiscali: novità nella Legge di Bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha introdotto modifiche al regime delle perdite per i soggetti IRPEF riconoscendo, indipendentemente dal tipo di contabilità adottato, la possibilità del riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa ma nel limite dell’80% dello stesso. In questo modo si allinea la disciplina del riporto perdite per le imprese soggette a IRPEF con le norme dell’IRES.

Attenzione va posta al fatto che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La retroattività pone fine così alla problematica delle perdite delle imprese che con il passaggio al regime semplificato per cassa per il 2017 avevano portato a costo le rimanenze generando perdite non riportabili. Previsto inoltre un regime transitorio per non perdere proprio l’opportunità di riportare tali perdite.

In questo approfondimento, dopo aver ripreso sinteticamente la normativa vigente, si introducono le novità e il regime transitorio previsto dalle norme, e il chiarimento fornito a Telefisco 2019, l’incontro annuale tra la stampa specializzata e l’amministrazione finanziaria.

Riporto delle perdite IRPEF: regole in vigore fino al 31.12.2017

Prima delle modifiche introdotte con la Legge di bilancio 2019, le norme differenziavano la disciplina da applicare alle perdite dei soggetti IRPEF a seconda che l’impresa o il lavoratore autonomo si trovasse in contabilità semplificata o ordinaria. Per quanto i soggetti in contabilità semplificata, ricordiamo che la disciplina era applicabile

  • ai soggetti IRPEF lavoratori autonomi (soggetti esercenti arti e professioni)
  • alle imprese minori (di cui all’art. 66 del Tuir).

Nella seguente tabella è riassunta la disciplina sul riporto delle perdite per i soggetti IRPEF vigente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Riporto delle perdite IRPEF: novità nella Legge di bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 allinea, come anticipato, la disciplina del riporto delle perdite del reddito d’impresa soggetto a IRPEF con quella prevista ai fini IRES eliminando ogni differenza. In particolare, è stato stabilito che:

  • le imprese minori siano incluse nel novero dei soggetti che possono riportare le perdite negli esercizi successivi;
  • per le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria è eliminato il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introdotto un limite quantitativo: le perdite ottenute nell’esercizio d’impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in essi.

Riepilogo delle norme nella tabella che segue.

Regime transitorio del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF

Come accennato sopra, in considerazione del volume di perdite creato dall’applicazione del regime di cassa e in particolare dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino, per attutire l’impatto notevole sul gettito è stato previsto, per i soggetti in contabilità semplificata, un regime transitorio di utilizzo delle perdite. In particolare:

  • le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% o e al 60 %dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Per quanto riguarda invece le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali applicate ai redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020.
Le percentuali previste sono del 40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e  del 60% del reddito maturato nel 2020; sostanzialmente sono tutte percentuali inferiori alla misura ordinaria dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021.

Questo intricato regime transitorio è riepilogato nello schema che segue.

Nuovo regime delle perdite: chiarimenti a Telefisco 2019

Sono numerosissimi i chiarimenti che l’amministrazione finanziaria ha fornito nel corso di Telefisco 2019, l’evento annuale del Sole24ore che fa incontrare la stampa specializzata con l’amministrazione finanziaria. Tra le domande poste e pubblicate sul Sole 24ore del 1.2.2019 a pagina 18, una riguarda il nuovo regime delle perdite. In particolare è stato chiesto se le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all’utilizzo delle perdite prodotte nel 2017, 2018 e nel 2019 dalle imprese in contabilità semplificata si applicano anche se l’impresa sia poi passata al regime ordinario. Risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate in quanto la restrizione opera indipendentemente dall’eventuale e successiva opzione per la contabilità ordinaria. 

Nuova Flat Tax 2019: tutti i chiarimenti

"We Want Flat Tax" motto del Tea Party "Taxed Enough Already" emerso negli USA nel 2009 © Studio d'Xavier
“We Want Flat Tax” motto del Tea Party (Taxed Enough Already) movimento emerso negli USA nel 2009 © Studio d’Xavier

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta sulla disciplina della Flat Tax, ampliandone il raggio di applicazione, ora rivolto ad un numero più elevato di fruitori. L’intervento normativo ha comportato non pochi dubbi interpretativi che hanno iniziato a trovare soluzione nei vari incontri che l’Agenzia dell’Entrate ha organizzato. Con il seguente post si analizzeranno brevemente i requisiti di accesso e di esclusione del nuovo regime forfettario e ci si focalizzerà sugli ultimi chiarimenti appresi, nonostante siano ancora molte le questioni in attesa di risposta.

Introduzione

Modificato dai commi 9-11 della Legge di Bilancio 2019, il regime forfettario ha conservato il suo tipico meccanismo di funzionamento ma è stato indirizzato ad una platea più ampia di contribuenti in quanto il limite di compensi/ricavi per poter accedere è stato innalzato a 65.000 euro. Sono rimasti invariati i coefficienti di forfettizzazione del reddito e l’aliquota applicabile in caso di start up o in caso di contribuente la cui attività sia avviata da più di 5 anni.
A puro titolo riassuntivo, si ricorda che l’adesione al regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tra cui:

  • non addebito dell’Iva e indetraibilità della stessa,
  • nessun obbligo di operare ritenute alla fonte, in quanto non sostituto d’imposta, e compensi non sono soggetti a ritenuta
  • esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica e possibilità per le fatture d’acquisto di richiedere una copia cartacea al pari dei contribuenti privati
  • esonero dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili

I requisiti di accesso

Tra le principali novità bisogna sicuramente considerare il fatto che sono stati eliminati due dei precedenti requisiti di accesso e quindi allo stato attuale l’unico requisito è dato dal fatto che nell’anno precedente non bisogna aver percepito ricavi/compensi superiori a 65.000 euro. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
Non possano avvalersi del regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito di seguito elencate: agricoltura e attività connesse e pesca; vendita sali e tabacchi; commercio dei fiammiferi; editoria; gestione dei servizi di editoria pubblica; rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72; agenzie di viaggi e turismo; agriturismo; vendite a domicilio; rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione; agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che:
    •  sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e
    • che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano:
    • cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
    • cessioni di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a:
    •  società di persone,
    • ad associazioni o
    • a imprese familiari

Non possono inoltre avvalersi del regime forfettario nel 2019 quei contribuenti che possiedono, al 1° gennaio 2019, il controllo diretto o indiretto in SRL che svolgano attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del contribuente. In altre parole, non può usufruire del regime forfettario il contribuente che:

  • sia in possesso di una partecipazione di controllo diretto o indiretto al 1° gennaio 2019 e
  • qualora l’attività esercitata dalla Srl sia riconducibile a quella che intende svolgere con il regime forfettario.

Cerchiamo di semplificare il concetto attraverso l’utilizzo di una tabella che analizzi le possibili situazioni.

Altra causa ostativa di nuova introduzione intende evitare l’apertura di nuove partite iva al solo fine di far spostare il reddito, dalla tassazione ordinaria a cui è sottoposto il reddito da lavoro dipendente, alla tassazione forfettaria più conveniente che avrebbe in questo caso il lavoro autonomo. Nel dettaglio, è fatto divieto di usufruire del regime forfettario a quei soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il criterio della prevalenza ha natura completamente numerica ma cerchiamo di chiarirlo con un esempio.

Uscita e rientro nel regime per le start-up

La disciplina sul regime forfettario prevede che possa essere applicata un’aliquota agevolata del 5% sui ricavi e compensi prodotti nei primi 5 anni di attività. Per poter essere considerati start-up ed usufruire di questa ulteriore agevolazione è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività’ da esercitare non sia mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui 65.000 euro

In più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’uscita ed il rientro dal regime forfettario, nei primi 5 anni di attività, non comporta la perdita dello status di Start-up quindi all’interno di questo range temporale, purché si sia contemporaneamente contribuenti forfettari, è sempre possibile usufruire dell’aliquota al 5%.
Pensiamo ad esempio ad un professionista che abbia aperto la partita iva nel 2016 e che nel 2017 abbia superato il vecchio limite previsto per i forfettari di 30.000 euro; Nel 2018 il professionista non poteva più essere un contribuente forfettario e sarà assoggettato all’ordinaria tassazione progressiva a scaglioni. Qualora però nel 2018 abbia percepito compensi inferiori alla nuova soglia (65.000) nel 2019 potrà ritornare nel regime forfettario e usufruire dell’aliquota al 5% per l’anno in corso e per il successivo qualora non esca nuovamente dal regime.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Legge di Bilancio 2019: le novità comma per comma in vigore dal 1 gennaio

Approvata in extremis, ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per esplicare i suoi effetti dal primo di gennaio 2019.

In questo post vogliamo fornire un quadro di sintesi di tutte le novità fiscali e del lavoro della manovra forse piu’ attesa quanto contestata degli ultimi anni.

Con questo approfondimento anche lo Studio Norelli chiude l’anno 2018 con un caloroso augurio a tutti di un buon inizio 2019 e un grazie per la fiducia che ci viene accordata.

Commento comma per comma alle novità fiscali

Interventi sull’aliquota di riferimento IVA (commi 3-4)

Prevista l’aliquota IVA del 10%, per i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, e chiarita l’aliquota da applicare ad alcuni prodotti della panetteria ordinaria

Istituita Commissione di studio sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari (comma 7-8)

Prevista l’istituzione di una commissione di studio per la revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari.

Nuovo regime forfettario (commi 9 – 11)

Prevista un’unica soglia di ricavi per l’accesso al regime forfetario di 65.000 sia per imprese che professionisti. Tolte le precedenti barriere di ingresso.

Deducibilità IMU/IMI/IMIS pagata sugli immobili strumentali  (comma 12)

Aumentata dal 20% al 40% la deducibilità relativa agli immobili strumentali

Flat tax lezioni private e ripetizioni  (commi 13 – 16)

Prevista flat tax del 15% sulle lezioni private

Imposta sostitutiva imprenditori individuali esercenti arti e professioni (commi 17 – 22)

Flat tax al 20% anche per gli imprenditori individuali e professionisti con ricavi compresi tra e 65 e 100 mila euro, ma dal 2020

Disciplina riporto delle perdite soggetti Irpef (commi 23 – 26)

Possibilità per i soggetti IRPEF di dedurre le perdite illimitatamente, a prescindere dal tipo di contabilità adottato

Detrazione forfettaria spese per il mantenimento di cani guida (comma 27)

Detrazione forfettaria di euro 1.000 per il mantenimento di cani guida da parte di soggetti non vedenti.

Tassazione agevolata utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione (commi 28-34)

A decorrere dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti,  può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, accantonati a riserve, entro precisi limiti legati agli investimenti e all’assunzione di personale dipendente

Imposta sui servizi digitali (commi 35-49)
Web tax al 3% per i servizi digitali delle società con ricavi superiori a 750.000 euro

Abrogata l’agevolazione in tema di riduzione dell’imposta per le persone giuridiche per particolari tipologie di enti (commi 51-52)
Abrogata la riduzione al 50% dell’IRES per enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (comma 53)
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria possono non emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Credito d’imposta ammodernamento registratori di cassa (comma 55)
Previsto un contributo per l’adeguamento dei registratori di cassa per renderli idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi all’Amministrazione finanziaria.

Obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche (comma 56)

Viene meno l’obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Cedolare secca per negozi e botteghe (comma 59)
Possibilità di assoggettare a cedolare secca al 21% il canone  di locazione degli immobili commerciali cat. C/1

Proroga Iper ammortamento (commi 60 – 65)
Prorogata l’agevolazione dell’iper ammortamento, ma con alcune modifiche rispetto alla normativa attuale.

Estromissione agevolata immobili strumentali (comma 66)
La Legge di bilancio 2019 ripropone la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 01/01/2019, l’immobile strumentale (per destinazione o natura) posseduto alla data del 31/10/2018.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (comma 67)
Disposta la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per:
• le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica,
• ristrutturazione edilizia
• l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Proroga detrazioni sistemazione a verde (comma 68)
Proroga di un anno il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L. 205/2017) legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

Modifica alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (commi 70 – 72)
Modifica della disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e  sviluppo

Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (commi 73-77)
Credito d’imposta, per gli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di:
• prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
• imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002
• derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Credito d’imposta formazione 4.0 (commi 78-81)
Prorogato per l’anno 2019 il  credito d’imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Canone Rai (commi 89 – 90)
Prorogata la misura del Canone RAI pari a 90 Euro-

Credito d’imposta erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici (commi 156-161)
Istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale-

Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà (commi 185-199)
Introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Voucher Manager (commi 228, 230-231)
La Legge di Bilancio attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di Voucher, per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Limite trasferimento di denaro contante (comma 245)
Introdotto il limite di 15.000 euro sui trasferimenti, in denaro contante, per acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo.

Imposta sostitutiva pensioni estere (commi 273-274)
Flat tax del 7% per le persone fisiche, titolari di redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Disposizioni in materia di sport (Commi 621-628)

proroga del cd. sport bonus,

Imposta prodotti non legnosi (Commi 692-699)

Prevista imposta sostitutiva per lo svolgimento in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici.

Vendita al dettaglio prodotti agricoli (Comma 700)

Gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.

Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici – (comma 806-809)

Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici con la previsione di un credito d’imposta per le edicole.

Contributi editoria (comma 810)

Riduzioni dei contributi previsti per l’editoria.

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (Commi 940-950)

Torna la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa).

Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli – (comma 953)

gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, continuano ad accedere agli incentivi previsti per l’energia rinnovabile diversi dal fotovoltaico .

Proroga termini sisma centro Italia – (commi 991-993)

Proroga di  alcune agevolazioni di favore per i territori colpiti da eventi sismici.

Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica – (commi 1031-1047)

Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi.

Detrazione fiscale sulle spese per infrastrutture di ricarica elettrica – (Commi 1039-1041)
Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Imposta sui veicoli inquinanti – (commi 1042-1047)
Dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chi acquista un veicolo inquinante deve pagare una super imposta

Riduzione tassa automobilistica veicoli di interesse storico – (Comma 1048)
riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico-

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento – (Comma 1051)
Incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU ).

Imposta unica giochi a distanza e scommesse – (Comma 1052)

• Istituzione di una imposta unica sui giochi a distanza e scommesse

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni – (Commi 1053-1054)

Riaperta la possibilità di rivalutare il costo dei terreni e partecipazione posseduti al 1 gennaio 2019.

Abrogazione IRI – (comma 1055)

Il comma 1055 abroga completamente l’IRI, l’imposta sul reddito d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi (commi 1057-1064)
Incentivi per l’acquisto di moto veicoli elettrici o ibridi.

Disposizioni in materia di tassazioni dei tabacchi lavorati (commi 1074-1078)

Previsti aumenti in materia di tassazione di tabacchi lavorati .

Deducibilità quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali – (comma 1079)

Si prevede che le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA) non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, siano deducibili secondo una determinata progressione temporale.

Abrogazione ACE – (comma 1080)

Il comma 1080 dell’articolo unico della Legge di bilancio 2019 prevede l’abrogazione della disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica) a partire dal periodo d’imposta 2019

Imposta di registro – (comma 1084)

Norma di chiarimento sull’applicazione dell’imposta di registro che dovra’ tenere conto unicamente degli elementi desumibili dall’atto sottoposto a registrazione.

Abrogazione deduzioni e credito d’imposta IRAP – (comma 1085- 1087)

Eliminate deduzioni e crediti d’imposta ai fini IRAP.

Riduzione base imponibile IMU – (comma 1092)
Estensione della riduzione della base imponibile IMU in caso di morte del comodatario, al coniuge in presenza di figli minori.

Commento comma per comma alle novità in materia di lavoro

Ampliamento incentivo assunzioni al Sud (comma 247)
nuove risorse per la proroga nel 2019 e 2020 del Bonus Assunzioni Sud, già prevista dal DL 12.7.2018 n. 87.

Estensione CIGS per i lavoratori dell’ILVA – (commi 248-250)
Stanziati fondi per l’estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del Gruppo ILVA  anche nel 2019.

Trattamento mobilità in deroga – (commi 251-253)
Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.

Fondo Reddito di Cittadinanza – (comma 255)
Ai fini dell’introduzione  delle pensioni e del  Reddito di Cittadinanza per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza ».
Le misure attuative saranno definite con provvedimenti successivi .

Fondo  revisione del sistema pensionistico  e pensionamento anticipato  – (comma  256)
Istituito il “Fondo  per la revisione del sistema pensionistico per ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”. Si tratta dell’introduzione della cd. “Quota 100”  per il pensionamento di tutte le categorie di lavoratori, già dal 2019.

Riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici – (comma 260)
Per il periodo 2019-2021,  la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici viene rimodulata  con la previsione di diverse percentuali.

Taglio alle pensioni d’oro – (comma 268)
disciplina relativa al taglio dei trattamenti pensionistici elevati,  per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge  di bilancio  (2019-2024).

Congedo obbligatorio retribuito per i padri – (comma 278)
Conferma integrale per il  congedo obbligatorio retribuito per i padri.

Benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto – (comma 279)
Prevista la  possibilità di fruire dei benefici connessi all’esposizione all’amianto anche i lavoratori che possano vantare periodi contributivi nel pubblico impiego ovvero nell’Istituto postelegrafonici, e abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’assicurazione generale obbligatoria.

Fondo Sistema Duale – (comma 281)
Previsto un ulteriore importo di 50 milioni di euro per il 2019 rivolti  al sostegno al cd. Sistema Duale ovvero  per percorsi formativi  di apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola – lavoro.

Indennizzo per fine attività commerciali – (commi 283-284)
Previsione di un indennizzo dovuto agli esercenti attività commerciali nella Gestione Artigiani e Commercianti in caso di restituzione della licenza.

Proroga incentivi al contratto di apprendistato al Sud – (comma 290)
Stanziati ulteriori 5 milioni annui per il 2019, 2020, e 2021 per  la proroga delle agevolazioni  previste  in forma sperimentale dall’art .32  del d.lgs. 150/2015 per le assunzioni con contratto di apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale in  favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Incentivi assunzioni autotrasportatori – (commi 291-295)
Previsto un nuovo incentivo per l’occupazione dei giovani  conducenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale autotrasportatori.

Contratti a termine in deroga per le università private- (comma 403)
Modifica, in materia di limitazioni dell’utilizzo del contratto a termine.

Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro – (comma 435)
Si incrementa di 1 milione di euro annui, a partire dal 2019, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Assunzioni Ispettorato nazionale del lavoro e aumento sanzioni – (comma 445)
Ai fini di un rafforzamento del controllo contro il lavoro nero e a maggiore tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si prevede l’autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo.

Assunzioni lavoratori socialmente utili – (comma 446)
Si introduce la possibilità per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili  e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di  procedere alla loro assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno  del personale.

Agevolazione   disabili  da lavoro INAIL – (comma 533)
Si prevede che la retribuzione alle persone con disabilità da lavoro  destinatarie di  progetti di  reinserimento  dopo un periodo di inabilità temporanea  venga rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento.

Assicurazione lavoro domestico – (commi 534-535)
Modifiche all’assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni domestici, detta  anche“assicurazione delle casalinghe”.

Bonus “Resto al Sud” – (comma 601)
Viene estesa la possibilità di fruire dell’agevolazione detta “Resto al Sud” introdotta dal DL  91/2017 e volta a favorire la nuova imprenditoria nelle regioni meridionali. Le novità riguardano: L’ampliamento del limite di età  fino a 45 anni e l’accesso anche  per attività di liberi  professionisti

Assunzioni pubblico impiego – (commi da 298 a  400)
Numerosi commi della legge di bilancio sono riservati ad un ampio  piano di assunzioni nel pubblico impiego,  in particolare Ministeri  e università, per un totale di 33 mila unità di personale.

Agevolazione familiari imprese agricole – (comma 705)
I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola  quali coltivatori diretti, possono beneficiare della stessa  disciplina fiscale dei titolari dell’impresa cui partecipano attivamente.

Bonus assunzione laureati “eccellenti” – (commi 706-717)
Nel 2019 sarà attiva anche una nuova misura di sgravio contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani,  specificamente rivolta ai neolaureati e dottori di ricerca.

Riduzione tariffe INAIL – (commi 1121-1126)
Revisione delle tariffe Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021.

Proroghe adempimenti in materia di lavoro  (comma 1135)
Proroghe di adempimenti di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  tra cui si segnala in particolare la proroga anche per il 2019 della possibilità di  pagamento del REI da parte dell’INPS, pur in assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.

Lunedì 17 dicembre scade il termine per il saldo Imu-Tasi

Scade il prossimo lunedì 17 dicembre il termine per effettuare il saldo dell’Imu e della Tasi. Con il saldo il contribuente deve verificare l’importo dovuto per l’intero anno. La normativa prevede di pagare l’acconto sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

In sede di saldo occorre quindi verificare che nulla sia cambiato, e in particolare occorre verificare le aliquote comunali e le eventuali agevolazioni che il Comune può aver inserito nel proprio regolamento. Le delibere comunali sono visionabili sul sito del dipartimento delle Finanze.

Per chi possiede gli stessi immobili, nella generalità dei casi l’importo dovuto è identico a quello versato in acconto, e ciò a causa del blocco dei tributi comunali.

Nonostante l’esenzione per l’abitazione principale abbia tagliato fuori dall’Imu e dalla Tasi molti contribuenti, la platea degli interessati all’appuntamento del saldo rimane numerosa.

Anche chi ha solo l’abitazione principale potrà essere chiamato alla cassa se possiede un doppio garage o una doppia cantina. Al riguardo, si rammenta che la norma manda esenti solo una pertinenza per ogni categoria C/6, C/2 e C/7.

L’importo dovuto per il 2018 deve poi tener conto delle variazioni in termini di possesso degli immobili, che si verifica per chi ha acquistato o venduto l’immobile nel corso dell’anno. La normativa precisa che l’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

La normativa presenta difficoltà operative quando vi sono compravendite effettuate il 15 o il 16 dei mesi con 30 o 31 giorni, perché in tale ipotesi il possesso si protrae per almeno 15 giorni sia in capo al venditore che all’acquirente. In questi casi l’applicazione rigida della norma porterebbe a ritenere che il mese debba essere computato per intero per entrambi i contraenti, determinandosi così un doppio pagamento per lo stesso immobile. A tale situazione normalmente i Comuni pongono rimedio addebitando il mese al soggetto passivo per il quale il possesso si è protratto per il numero maggiore di giorni. Oltre alle variazioni in termini di possesso occorre verificare le agevolazioni, come quelle relative ai contratti a canone concordato o al comodato.

La stessa regola dei mesi di possesso si applica anche per queste agevolazioni. Pertanto, se un abitazione è stata locata a canone concordato dal 20 di luglio, la riduzione del 25% dell’imposta si applicherà per 5 mesi e per tale periodo si applicherà anche l’eventuale aliquota agevolata deliberata dal Comune.

Altro caso frequente è quello dell’acquisto della prima casa, che non viene subito destinata ad abitazione principale. Al riguardo occorre precisare che se anche si è acquistata l’abitazione con i benefici previsti per la prima casa, ai fini Imu l’esenzione prevista per l’abitazione principale si applica solo con la residenza anagrafica e con la dimora abituale. Se, quindi, tra l’acquisto ed il cambio di residenza anagrafica sono passati diversi mesi, occorrerà corrispondere l’Imu come abitazione a disposizione per il periodo che va dalla data del rogito a quello del cambio di residenza anagrafica mentre da quest’ultima data l’immobile sarà esente da Imu e Tasi.

CALCOLATORE IUC 2018 (IMU+TASI)

Si ricorda che, per facilitare la quantificazione dell’imposta, è disponibile il calcolatore IUC 2018 fornito gratuitamente dall’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali. Il calcolatore, impostato con le aliquote dedicate per tipologia di immobile, consente il calcolo dell’imposta, l’elaborazione e la stampa del modello F24 pagabile presso qualsiasi banca o ufficio postale.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento o informazione circa gli adempimenti tributari di prossima scadenza.

calcolatore iuc 2018

Regime forfettario 2019: valutazione per soggetti con redditi inferiori a 65.000 €

La Legge di Bilancio 2019 introduce sostanziali modifiche al Regime Forfettario di determinazione del reddito modificando i requisiti di accesso e le principali cause di esclusione. Ciò comporta la necessità di effettuare puntuali valutazioni di convenienza fiscale/economica per l’accesso al Regime della Flat Tax.  Sono numerosi gli aspetti da valutare per avere un quadro puntuale e preciso e, diversamente da quanto si potrebbe immaginare, non sempre il passaggio si rivela vantaggioso per il contribuente.

Premessa

Una delle principali novità che introdurrà la Legge di Bilancio 2019 è rappresentata dall’ampliamento del numero di soggetti che potranno accedere al Regime Forfettario di determinazione del reddito. Pur avendo i requisiti per l’accesso al regime, sarà necessario procedere ad un’analisi dettagliata dei principali punti di forza e di debolezza che la tassazione forfettaria del reddito porta con sé, valutando ogni singolo caso per comprendere quale sia la soluzione migliore per ogni contribuente.

Regime Forfettario: caratteristiche, requisiti e cause di esclusione

Il nuovo Regime Forfettario è applicabile a tutte le persone fisiche, esercenti attività di impresa, arte o professione, che nel 2018 non abbiano superato il limite massimo di 65.000 Euro di ricavi. Rispetto al precedente Regime nel quale, a seconda del settore di appartenenza dell’attività esercitata (individuato attraverso il Codice Ateco), veniva stabilita una diversa soglia di ricavi massimi conseguibili nell’anno precedente, il nuovo Regime unifica a 65.000 Euro il limite, indipendentemente dall’ attività esercitata. Il meccanismo impositivo del regime forfettario prevede che per calcolare la base imponibile venga applicato un coefficiente di redditività ai ricavi maturati. Tale coefficiente è distinto a seconda del settore di attività in cui ricade il Codice Ateco di riferimento e serve tendenzialmente a riconoscere un determinato ammontare di costi forfettari, ritenuti standard per quel tipo di attività; i costi vengono quindi attribuiti al contribuente forfettario a prescindere dal loro reale sostenimento. Cerchiamo di riassumere schematicamente, quanto appena detto, con la seguente tabella.

La base imponibile sui cui calcolare le imposte si ottiene applicando il coefficiente di redditività, corrispondente all’attività esercitata, ai ricavi incassati. Successivamente vengono dedotti i contributi previdenziali versati e al valore risultante viene applicata l’imposta sostitutiva (è definita sostitutiva perché sostituisce in un’unica aliquota Irpef, Irap, addizionali regionali e comunali). L’aliquota applicabile è pari al 5% per le imprese di nuova costituzione, cc.dd. start-up, mentre è del 15% per coloro i quali abbiano un’attività avviata da più di 5 anni. Si considerano Start-Up le attività poste in essere da chi nel triennio precedente non abbia avuto nessun impiego o da chi stia intraprendendo una nuova attività che non sia la mera prosecuzione della precedente (fatta eccezione per il praticantato obbligatorio).
Il regime forfettario, che sarà introdotto dalla legge di bilancio 2019 ha tuttavia delle cause di esclusione secondo le quali è prevista:

  • l’impossibilità di accedevi per tutti coloro i quali nel biennio precedente abbiano prestato la loro attività lavorativa in qualità di dipendenti (o assimilati) e che ora vogliano esercitare attività di impresa o professionale principalmente nei confronti dello stesso soggetto che un tempo era il datore di lavoro;
  • l’impossibilità di accedervi per tutti i soggetti proprietari di quote di partecipazione in S.r.l.

Rispetto al regime forfettario introdotto dalla legge n°190 del 23 dicembre 2014, e su cui il nuovo regime forfettario si modella, sono stati eliminati i limiti che precedentemente non permettevano l’accesso a tutti i soggetti che nell’anno precedente:

  • avessero utilizzato beni strumentali per un valore complessivo superiore ad Euro 20.000;
  • avessero sostenuto spese per costo per il lavoro dipendente, assimilato e dei compensi erogati ai collaboratori, per un valore complessivo pari o superiore ad Euro 5.000;
  • avessero percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

Infine, altra caratteristica da tenere in considerazione e che attualmente non possiamo tralasciare è data dal fatto che i contribuenti forfettari non avranno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche.

La valutazione di convenienza fiscale – economica

Nel valutare la convenienza del regime forfettario occorre evidenziare che il Regime Forfettario non prevede l’applicazione dell’Iva. Nel caso in cui l’attività di impresa sia di commercio al minuto, stante il mantenimento degli stessi prezzi di vendita, il commerciante incasserà l’intero prezzo, non dovendo più provvedere al versamento dell’Iva.  In questo caso, l’importo corrispondente all’Iva applicata nel regime ordinario di determinazione del reddito rientrerà a fare parte dei ricavi.

Dall’altra parte, l’Iva sulle fatture di acquisto sarà un costo per chi aderisce al Regime forfettario, in quanto si perderà il diritto alla detrazione. Nella valutazione è quindi opportuno sommare l’Iva sugli acquisti al maggiore carico fiscale in capo al contribuente.

Nel passaggio al Regime forfettario sarà necessario applicare la rettifica delle detrazioni Iva per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati esistenti alla data del 31.12.2018.  In altre parole, i beni per i quali dovrà essere operata la rettifica Iva sono: i servizi non utilizzati al 31.12.2018; le rimanenze di magazzino; i beni strumentali acquistati da non più di 5 anni (per i beni immobili il periodo di riferimento passa da 5 a 10 anni). Questa valutazione diventa rilevante in presenza di tali condizioni, in quanto, il contribuente, al momento della presentazione della Dichiarazione Iva 2019 per l’anno 2018, si troverà a dover riversare una parte di Iva detratta al tempo dell’acquisto. Tuttavia è opportuno precisare che questa operazione deve essere effettuata solo nel primo periodo d’imposta in cui si accede al Regime forfettario.

A seconda della tipologia di attività svolta, l’incidenza dei costi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella valutazione di convenienza. In particolare, calcolando la percentuale di incidenza dei costi (comprensivi di Iva) sul totale dei ricavi e confrontandola con la percentuale di deduzione forfettaria legata al nuovo regime, sarà immediata la valutazione di quale regime contribuisca ad abbassare maggiormente il reddito imponibile.

Tuttavia, il confronto tra i redditi imponibili non permette di arrivare ad una conclusione in merito alla convenienza di uno o dell’altro regime. Si deve tenere in considerazione il fatto che nel regime ordinario l’imposta verrebbe calcolata con un’aliquota per scaglioni mentre nel regime forfettario, anche a fronte di un reddito imponibile superiore, sarebbe fissa del 15%.

Come da evidenza contabile, evitare che il reddito professionale facesse cumulo con gli altri redditi ai fini Irpef, ha prodotto una maggiore convenienza fiscale per il contribuente.  Inoltre, bisogna ricordare che sulla base imponibile Irpef vengono applicate anche le addizionali regionali e comunali. Sostanzialmente quindi, seppure nell’esempio non sono state considerate, nel primo caso si sarebbero dovute pagare le addizionali su una base imponibile di 30.000,00 € mentre, nel secondo caso, le stesse sarebbero state calcolate solo su 10.000 €.

Un altro importante aspetto da tenere in considerazione è dato dal fatto che il Regime forfettario non consente al contribuente di beneficiare delle detrazioni fiscali. Per questo motivo è opportuno considerare l’importo delle spese che il soggetto ha sostenuto nei 10 anni precedenti e quelle che intende sostenere nei prossimi anni in quanto, se rilevanti avrebbero un impatto decisivo sull’ammontare dell’imposta dovuta. Indipendentemente dalle spese sostenute ci pare opportuno ricordare le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e le detrazioni per carichi di famiglia che vengono attribuite sulla base del reddito complessivo. Per entrambi le detrazioni menzionate è necessario determinare il reddito per detrazioni.

Per la detrazione per il reddito da lavoro autonomo sono previsti tre scaglioni reddituali ed il meccanismo è costruito in modo tale che al superamento della soglia dei 55.000 euro la detrazione sia pari a zero; tuttavia sotto tale soglia vale la pena analizzare gli altri scaglioni poiché:

  • fino a 4.800 è prevista una detrazione fissa pari a 1.104 euro
  • per redditi superiori a 4.800 € ma inferiori a 55.000 € la detrazione viene così calcolata: Quoziente = (55.000 – Reddito per detrazioni) / 50.200; Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali; Detrazione spettante = 1.104 x Quoziente

Cerchiamo di chiarire la detrazione con un esempio

Per quanto riguarda invece le detrazioni per carichi di famiglia il quantum delle detrazioni, per redditi inferiori ai 65.000 euro, è generalmente più interessante di quello per i redditi da lavoro autonomo. A causa della varietà delle situazioni familiari configurabili (coniuge a carico, numero di figli a carico o altro familiare a carico) pare difficile esporre anche una sola situazione familiare che possa essere utile ai fini della valutazione; tuttavia è possibile prendere come valori di riferimento quelli contenuti nel rigo RN6 del proprio modello Redditi PF 2018. Tra le altre detrazioni che il soggetto potrebbe perdere ci sono:

  • Spese sanitarie e veterinarie
  • Interessi passivi sui mutui
  • Spese di istruzione e asili
  • Spese funebri
  • Spese per attività sportive
  • Erogazioni liberali
  • Assicurazioni
  • Spese per il recupero del patrimonio edilizio
  • Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
  • Spese per l’arredo di immobili ristrutturati o per le giovani coppie

Ovviamente, tutte le detrazioni ottenibili dal contribuente, dovranno considerarsi perse solo qualora il soggetto abbia solo redditi di lavoro autonomo per i quali abbia deciso di aderire al regime forfettario. In presenza di più categorie reddituali, ad esempio nel caso sussistesse anche un reddito da pensione, le detrazioni (ad eccezione di quella spettante per il lavoro autonomo) potrebbero essere scomputate dall’ imposta calcolata ordinariamente su tale reddito e fino a concorrenza della stessa.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento


Conservazione fattura elettronica, il servizio dell’Agenzia delle Entrate: il test

e-fattura

Il servizio di conservazione fattura elettronica lanciato dall’Agenzia delle Entrate, da un lato risulta al momento insufficiente a coprire tutte le esigenze di conservazione digitale di aziende e professionisti, dall’altro rimane comunque uno strumento utilissimo nella sua modalità implicita e automatica di conservazione di tutte le e-fatture che, per obbligo di legge, transitano attraverso lo SdI (il sistema di interscambio).
E’ il bilancio che si può fare dopo un’analisi approfondita del servizio. Come vedremo, questo non può e non vuole sostituire un sistema di archiviazione integrato nelle procedure gestionali delle imprese e dei professionisti, ma certo è molto utile in questa fase transitoria, anche in sinergia con ulteriori sistemi di archiviazione e conservazione. Analizziamo tutte le caratteristiche del sistema di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, spiegandone l’utilizzo, individuando punti a favore e criticità, e vediamo come può andare incontro alle esigenze dei professionisti e delle imprese, in un mercato che offre molteplicità di strumenti per la conservazione digitale.
Per verificare e testare il servizio, abbiamo effettuato l’accesso all’area riservata, richiesto l’adesione, sottoscritto l’Accordo di servizio e il Manuale del servizio di Conservazione delle fatture elettroniche.

Il quadro normativo
L’obbligo della conservazione delle fatture elettroniche attive e passive disciplinato dal D.M. del 17/06/2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 82/2005) si aggiunge agli altri adempimenti obbligatori previsti per i soggetti passivi IVA dalla normativa civilistica e fiscale in relazione alla conservazione di altra documentazione non necessariamente presente su supporti digitali.
Con il Provvedimento 89757 del 30/04/2018 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che tutti i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia possono aderire, mediante servizio online, ad apposito accordo di servizio e usufruire gratuitamente del servizio di conservazione a norma di tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il Sistema di Interscambio.

Il rapporto fra contribuente e Agenzia delle Entrate
Analizzando la documentazione dell’Agenzia delle Entrate, un primo tema sul quale riflettere riguarda ruoli e responsabilità di due figure distinte: il Responsabile della Conservazione e il Responsabile del servizio di conservazione. Il Responsabile della Conservazione viene indicato quale soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate nell’articolo 7, comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione (DPCM 3/12/2013). Si tratta di un ruolo che richiede competenze tecnico-informatiche precise e non riveste natura solo formale. Secondo l’Accordo di servizio il contribuente accetta il ruolo di Responsabile della Conservazione delle fatture elettroniche per le quali richiede la conservazione all’Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015 e affida, attraverso delega parziale, ai sensi dell’art.6, comma 6 del DPCM 03 dicembre 2013, la conservazione delle proprie fatture elettroniche, all’Agenzia delle Entrate, che offre idonee garanzie organizzative, tecnologiche e di protezione di dati personali.
Il Responsabile del servizio di Conservazione viene individuato dall’Agenzia delle Entrate al proprio interno, ed è colui che definisce ed attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione, in relazione al modello organizzativo descritto nel Manuale del servizio di Conservazione.
Da quanto sopra esposto risulta quindi che:
– la responsabilità in ordine alla corretta conservazione dei documenti rimane in capo al contribuente;
– l’Agenzia delle Entrate opera in qualità di delegato del contribuente.
Il rapporto tra il contribuente e il soggetto delegato del processo di conservazione è stato analizzato dall’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 161/E del 09 luglio 2007, nella quale si precisa che: in tutti i casi in cui il contribuente affida, in tutto o in parte, il processo di conservazione a soggetti terzi continuerà a rispondere nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e di tutti i documenti fiscalmente rilevanti. Eventuali inadempienze del soggetto incaricato della conservazione non potranno essere opposte all’Amministrazione Finanziaria per giustificare irregolarità o errori…
Qualora il soggetto delegato dal contribuente fosse l’Agenzia delle Entrate, e in caso di Sue eventuali inadempienze nel processo di conservazione, si giungerebbe alla paradossale conclusione che tali inadempienze non sarebbero opponibili alla stessa Agenzia delle Entrate ma riconducibili solo al contribuente? Quali sono le possibilità concrete di vigilanza e controllo da parte del contribuente sul corretto svolgimento del processo di conservazione da parte dell’Agenzia?

Il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
La fruizione del servizio di conservazione dell’Agenzia appare semplice, i flussi operativi sono spiegati con chiarezza e le interfacce del sito sono intuitive.
Nel Manuale di Conservazione (versione 1^ luglio 2018, al punto 7.1), l’Agenzia prevede che la richiesta di conservazione delle fatture elettroniche venga effettuata “con modalità implicita e automatica per tutte le fatture riferite al titolare soggetto IVA (contribuente) che transitano sul SdI”. Però la ricerca di documenti già conservati con tale modalità per soggetti che hanno da mesi aderito e che nel frattempo hanno emesso e ricevuto fatture elettroniche non ha prodotto alcun risultato. D’altra parte il fatto non appare preoccupante atteso che la conservazione delle fatture emesse e ricevute nell’anno 2018 può essere effettuata entro tre mesi dal termine di presentazione previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di formazione dei documenti (31/01/2020).
Continuando il test del servizio abbiamo provato ad attivare la richiesta manuale di conservazione. Nella sezione “Dati rilevanti ai fini IVA” il contribuente trova le fatture elettroniche emesse e ricevute in formato XML. Per portarle in conservazione si deve procedere come segue:
– apertura manuale del file XML di ogni singola fattura,
– salvataggio del file sul pc,
– attivazione della richiesta di conservazione,
– invio di ogni singolo file in conservazione,
– stampa in pdf della schermata di ricevimento della richiesta di conservazione per ciascun file inviato,
– controllo sul cruscotto di monitoraggio degli invii effettuati.
Si segnala che la funzionalità di upload manuale sopra descritta dovrà in realtà essere utilizzata solo per le fatture elettroniche transitate dallo Sdi prima dell’adesione al servizio “automatico”.

I documenti conservati
Con l’accesso alla sezione “Dati rilevanti ai fini Iva” della propria area riservata il contribuente può visualizzare in formato leggibile i file xml delle fatture inviate e ricevute tramite il Sistema di interscambio, salvare il file xml in un proprio archivio, salvare i metadati del file xml inviato o ricevuto nel proprio archivio. La conservazione proposta dal servizio dell’Agenzia delle Entrate riguarda le sole fatture emesse e ricevute in formato xml.

La durata del servizio di conservazione
Il servizio dell’Agenzia delle Entrate prevede espressamente un periodo di conservazione di 15 anni. Si tratta di argomento su cui porre particolare attenzione visto che i sistemi “commerciali” di conservazione prevedono condizioni contrattuali mutevoli a seconda della politica tariffaria del singolo conservatore e che vanno attentamente valutate in funzione delle esigenze di ciascuna azienda o professionista.

Quale servizio di conservazione?
Come detto, il servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate risulta un utile strumento, che non può sostituire un sistema di archiviazione integrato nelle procedure gestionali né può coprire il 100% delle esigenze di conservazione che emergono dalla corretta tenuta delle scritture contabili formate sulla base di documenti nativamente digitali e sulla base di una interpretazione letterale della normativa attuale (es. numerazione fatture ricevute, integrazione fatture reverse charge, etc.); ma soprattutto non può esaurire la necessità di ripensare in termini digitali i processi amministrativi.
Va infatti tenuto presente che la fattura elettronica obbligatoria, pur patendo una normativa pensata in un mondo di documenti analogici, può rappresentare da subito una tecnologia abilitante ed un fattore potente di economicità per soluzioni e miglioramenti tecnologici fino ad oggi disponibili solo per realtà estremamente strutturate e con grandi capacità di investimento. Pensiamo alle difficoltà e ai costi di digitalizzazione di documentazione fiscale analogica (scansione dei documenti, inserimento negli archivi, conservazione di immagini in formato TIFF, etc) rispetto alla semplice archiviazione automatizzata di un compatto ed efficiente xml strutturato, o alla complessità di sistemi di intelligenza artificiale per l’acquisizione via OCR di dati elaborabili da fatture cartacee dal formato del tutto variabile, paragonata alla “quasi banale” acquisizione semi automatica di dati contabili con modesto intervento umano da parte di un addetto contabile qualificato.
Riteniamo prioritario che aziende e professionisti sfruttino questa occasione “imposta” per ripensare e riscrivere mansioni e procedure ormai obsolete approfittando al massimo dell’integrazione digitale dei processi amministrativi aziendali con software e procedure adeguate alla dimensione e all’attività della propria realtà economica, ricordando che sono ormai disponibili sul mercato soluzioni dalle funzionalità potenti ed evolute a costi accessibili anche ai soggetti di minori dimensioni.

Fattura elettronica, guida alla piattaforma delle Entrate

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Fattura elettronica, Spesometro, trasmissione dati dei corrispettivi, comunicazioni periodiche IVA: sono tutti i servizi online disponibili sul nuovo sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato a “Fatture e Corrispettivi”, pensato in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica fra privati nel 2019. Diciamo subito che i prossimi giorni saranno molto effervescenti sul fronte dei servizi online per la e-fattura.
Ai (molti) servizi online per la fattura elettronica già previsti sia dall’Agenzia sia da categorie professionali, non solo si aggiunge il portale del Fisco, che consente di fare gratuitamente molte operazioni, ma anche l’annunciato nuovo servizio messo a disposizione dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per i propri iscritti che sarà operativo (si presume) dalla fine dell’anno. Il sito Fatture e Corrispettivi del Fisco, invece, è pienamente operativo, e supporta contribuenti, imprese e professionisti anche nella fase di passaggio, da qui a fine anno, ad esempio sul fronte degli adempimenti relativi allo Spesometro (che poi, dal 2019, sarà abrogato per le operazioni con fattura elettronica).
Vediamo come funziona, passaggio per passaggio.

1) L’accesso a Fatture e Corrispettivi

Per accedere bisogna essere in possesso delle credenziali Spid, Entratel o Fisconline, e inserire successivamente il numero di partita IVA. In realtà, subito dopo aver inserito le credenziale bisogna scegliere un profilo di utenza:
– me stesso: l’opzione che sceglierà il contribuente che gestisce le proprie operazioni IVA,
– incaricato: da parte dell’azienda in cui si lavora,
– delega diretta: è l’opzione che riguarda gli intermediari, come il commercialista, tutore.
Solo dopo aver scelto la corretta categoria di appartenenza, si digita il numero della partita IVA, e si accede quindi alla pagina iniziale, dalla quale si può selezionare il servizio da utilizzare. Per quanto riguarda specificamente la fatturazione elettronica, ci sono due possibilità: la scelta di un indirizzo al quale far arrivare tutte le fatture elettroniche, oppure le operazioni di fatturazione elettronica vera e propria (la procedura web consente di predisporre la fattura, di riceverla e di leggerla, di inviarla, e conservarla). C’è poi la possibilità di creare un Qr code, una sorta di biglietto da visita che indica al fornitore tutti i dati per predisporre e inviare la fattura, e quella, tramite i servizi contenuti nel riquadro “Consultazione”, accedere alle fatture elettroniche trasmesse via SdI (il sistema di interscambio, dal quale transitano tutte le operazioni) e alle ricevute (di scarto o di consegna).



2) Predisposizione della fattura

Il sistema consente di predisporre la fattura in formato xml, attraverso una procedura web (che richiede la connessione a internet), oppure utilizzando un software stand alone, che si installa sul pc per poi lavorare sulle fatture senza bisogno della connessione. Alla procedura web si accede cliccando sul pulsante “fatturazione elettronica” presente sulla pagina iniziale. Si entra così nel servizio di predisposizione delle e-fatture, che consente di scegliere fra diverse opzioni. Se vogliamo predisporre la fattura, dobbiamo innanzitutto selezionare l’opzione corretta fra Fattura PA e fattura Ordinaria, oppure Fattura Semplificata, entrambe rivolte alle operazioni fra privati.

Attenzione: è un servizio web, che attinge ai dati dell’anagrafe tributaria, per cui man mano che l’utente inserisce dati, il sistema carica nuove informazioni. Ad esempio, nella pagina relativa ai dati personali, si troveranno già precompilati i campi relativi alle informazioni che, in base alla Partita IVA, sono note all’amministrazione. Il contribuente può sempre modificarli (l’unico dato che non si può correggere è il numero di partita IVA).

Come si vede, c’è un menù a destra per inserire altri dati (ad esempio, i riferimenti all’albo professionale oppure il numero di iscrizione al REA). Poi si prosegue inserendo i dati del cliente. Attenzione alla compilazione del campo Codice Destinatario, in cui bisogna inserire o il codice alfanumerico di sette cifre comunicato dal cliente, o il valore “0000000” se il cliente ha comunicato un indirizzo PEC (da inserire nel campo PEC destinatario), oppure se non ha comunicato alcun indirizzo telematico. Fondamentale anche l’indicazione corretta di partita iva, o codice fiscale, che il sistema verifica direttamente. Nel caso in cui non trovi corrispondenza fra partita IVA e dati inseriti, non consente di proseguire nella compilazione. Nel caso in cui il cliente abbia un QrCode, è possibile utilizzarlo per la compilazione della fattura. Così come si possono salvare i dati dei clienti in una rubrica, in modo tale non non dover intestare le fatture ogni volta.
La compilazione della fattura prosegue con l’indicazione dei dati identificativi del documento, quindi numerazione e data, e con quelli relativi all’operazione (bene ceduto, quantità e qualità, imponibile, aliquota IVA, imposta). Se l’operazione non è soggetta a imposta (ad esempio, perché si applica il reverse change), nel campo dell’aliquota IVA si inserisce il codice relativo alla natura dell’operazione effettuata. I Codici sono i seguenti:
– N1: operazioni escluse ex articolo 15,
– N2: non soggette,
– N3: non imponibili,
– N4: esenti,
– N5: regime del margine, Iva non esposta in fattura,
– N6: reverse charge,
– N7: Iva assolta in un altro stato Ue.
Si può compilare una stessa fattura per la cessione di più beni (c’è apposito tasto “aggiungi”, nella sezione beni e servizi”).

3) L’invio
Al termine della predisposizione del file, è possibile controllare tutti i dati, e salvarli in xml. E’ sempre possibile visualizzare il file anche in Pdf. Attenzione a non inviare al SdI il file in Pdf invece che quello in xml (nel qual caso, evidentemente, la fattura viene scartata). La fattura viene inviata cliccando sull’apposito tasto della schermata finale, e viene trasmessa al Sistema di Interscambio che controlla il file e lo recapita all’indirizzo telematico del cliente. Il sistema fornisce un numero identificativo univoco che il SdI ha assegnato al file, e che può essere utilizzato per le operazioni di consultazione e monitoraggio.
Non è necessario effettuare l’invio della fattura subito dopo averla compilata (così come è possibile interrompere la compilazione e riprenderla in un successivo momento). Per spedire una fattura già predisposta, bisogna cliccare su “Trasmissione”, nella schermata iniziale, funzione che consente anche di scegliere il file da inviare fra quelli salvati sul proprio pc. Con questa funzione si inviano anche fatture predisposte direttamente sul proprio pc utilizzando il software stand alone.

C’è una funzione, “Riprendi ultimo file”, che consente di aprire l’ultima fattura predisposta, modificarla e crearne una nuova. Oppure, utilizzando “Importa da file XML” è possibile importare in procedura una fattura elettronica, anche incompleta, modificarla e inviarla.

3) La conservazione
C’è una sezione specifica della piattaforma dedicata alla conservazione fatture elettroniche, che contiene anche un Manuale del servizio di Conservazione, e l’Accordo di servizio. Abbiamo, inoltre, effettuato un test sul servizio di conservazione fattura elettronica dell’Agenzia delle Entrate, evidenziandone pregi e punti critici, accompagnato con un’analisi normativa. Clicca qui per approfondire.

4) Consultazione
Il servizio, anch’esso accessibile dalla home page, consente di consultare tutte le fatture elettroniche (nonché le note di variazione) emesse e ricevute correttamente attraverso il Sistema di Interscambio. Attraverso la funzione “Dati rilevanti ai fini IVA”, è possibile riepilogare il numero delle fatture emesse e ricevute nell’ultimo trimestre oppure in un altro range di date selezionato, selezionarle utilizzando ulteriori chiavi come la partita Iva del cliente o del fornitore, o il numero identificativo assegnato alla fattura dal SdI, identificare le fatture consegnate e quelle messe a disposizione (ma ancora non visionate). Importante: le fatture restano a disposizione nell’area di consultazione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte del SdI. Quindi, chi vuole archiviare copia della fattura sui propri dispositivi deve effettuare il download del file.
C’è poi la possibilità di “monitoraggio dei file trasmessi” che fornisce l’elenco delle ricevute (di scarto, di consegna o di impossibilità di consegna), anche qui selezionando uno specifico periodo di tempo.

Le principali novità fiscali del DDL di Bilancio 2019

legge bilancio 2019

Il Consiglio dei Ministri n. 23 del 15 ottobre 2018, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria ha approvato il disegno di legge relativo al “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, la cd. legge di stabilità 2019. Il DDL numero 1334, è stato assegnato alla V commissione e sarà trasmesso alla Camere entro il 28 Novembre 2018.
Possibile la presentazione di emendamenti fino al 14 Novembre.
Pur consapevoli che il DDL potrà subire modifiche, riteniamo utile illustrare le principali novità che se approvate entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

Sterilizzazione incremento aliquota IVA e accise (artt. 2,3)

L’articolo 2 della legge di stabilità 2019 prevede la sterilizzazione dell’incremento dell’aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2020. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015, è previsto che:
• dal 1° gennaio 2020 l’aliquota agevolata IVA del 10% salirà al 13%;
• dal 1° gennaio 2020 l’aliquota ordinaria IVA al 22% salirà al 24,1% e dal 1° gennaio 2021 al 24,5%.
Nel DDL di Bilancio è prevista anche la sterilizzazione dell’aumento delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 quale misura a sostegno dell’ACE.

Estensione del regime forfettario (art. 4)
L’art. 4 del DDL di Bilancio 2019 prevede una modifica radicale del regime forfettario (L. 190/2014), riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa/arte o professione.
E’ prevista un’unica soglia di ricavi per l’accesso al regime, potranno così accedere al regime agevolato coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro ed inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l’accesso al regime. Vengono modificate, poi, alcune clausole di esclusione:
• l’accesso sarà precluso a coloro che, sempre contemporaneamente all’attività per cui godono del regime agevolato, sono soci di società a responsabilità limitata (srl), ancorché non abbiano esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale;
• l’accesso sarà precluso a coloro che nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, e che esercitano attività d’impresa/arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all’ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Scompaiono però le singole fasce di reddito perché, come descritto sopra, il limite dei ricavi per l’accesso al regime è unico, e pari a 65mila Euro. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l’imposta sostitutiva del 15% (anch’essa invariata).

Flat tax ripetizioni (art. 5)
L’art. 5 del DDL di Bilancio 2019 prevede l’introduzione di una flat tax del 15% sui compensi percepiti dai docenti per le lezioni private e ripetizioni. Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali che entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2019, in alternativa al regime ordinario, che resta comunque utilizzabile in caso di mancata opzione per la flat tax.
Il testo indica quali soggetti beneficiari “docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado”, sarebbero esclusi pertanto gli insegnanti precari, i professori universitari, e gli studenti che abitudinariamente impartiscono lezioni private per mantenersi. I dipendenti pubblici che esercitano attività di insegnamento a titolo privato sono tenuti a comunicare tale attività alla propria amministrazione di appartenenza, per la verifica di eventuali incompatibilità.
L’imposta sostitutiva deve essere versata secondo le regole previste per l’Irpef. Per quanto riguarda la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si fa riferimento a quanto previsto in materia di imposte sui redditi.
Le modalità per l’esercizio dell’opzione a tale regime di favore, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva, saranno stabilite con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

Imposta sostitutiva imprenditori individuali esercenti arti e professioni (art. 6)
Imposta sostitutiva IRPEF- IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, ecco una delle novità più importanti contenute nel DDL di bilancio.
In particolare l’articolo 6 prevede che dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi, o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possano applicare al reddito d’impresa o lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta al 20% sostitutiva:
• dell’imposta sul reddito
• delle addizionali regionali e comunali
• dell’IRAP.
Tali ricavi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e a tal fine i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
I contribuenti coinvolti:
• non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma nelle dichiarazioni dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
• sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria)
• sono comunque obbligati alla fatturazione elettronica.
Per espressa previsione normativa non possono applicare l’imposta sostitutiva:
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione dell’imposta del reddito;
• i non residenti (ad eccezione di coloro che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
• i soggetti in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,
• esercenti attività d’impresa, arti e professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone ed associazioni o imprese familiari o società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione;
• soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e che esercitano attività d’impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori dei 2 anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente agli stessi riconducibili.

Disciplina riporto delle perdite soggetti Irpef (art. 7)
L’articolo 7 riconosce ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa.
Per prima cosa, l’articolo consente alle imprese in contabilità semplificata lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, dovranno essere scomputate le eventuali eccedenze dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi.
Inoltre, è consentito alle imprese soggette all’IRPEF (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d’impresa) di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa , il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato, in base al nuovo criterio, deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
In considerazione dell’impatto notevole sul gettito derivante dal costo del magazzino è previsto per i soggetti in contabilità semplificata un regime transitorio di utilizzo delle perdite fino a concorrenza del 40% e 60% dei medesimi redditi per i primi due periodi d’imposta di applicazione del regime di possibile utilizzo delle perdite pregresse (2019 e 2020).
Inoltre, l’articolo termina chiarendo che per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei medesimi redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020.
In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021.

Tassazione agevolata utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione (art. 8)
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
• Degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 TUIR)
• Del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti.
Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione
• le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
• le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
Ai fini di cui sopra per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:
• la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;
• la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;
• la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche ai fini dell’IRPEF, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

Cedolare secca immobili commerciali (art. 9)

Una delle novità è rappresentata dall’estensione del regime della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali. In particolare, l’articolo 9 estende la possibilità di usufruire anche per gli immobili commerciali del regime agevolato della cedolare secca al 21% rispetto al regime ordinario secondo il quale il reddito fondiario concorre ai fini dell’IRPEF.
In generale, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili devono soddisfare i seguenti requisiti:
• essere stipulati nell’anno 2019
• con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1,
• superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente.
Attenzione però al primo requisito, per esplicita previsione infatti la norma non si applica ai contratti stipulati si nel 2019 ma per i quali al 15 ottobre 2018 sia in essere un contratto non scaduto tra gli stessi contraenti sullo stesso immobile, per il quale si interrompe la naturale scadenza per usufruire del regime agevolativo.

Proroga iper ammortamento, super ammortamento fino al 31.12.2018 (art. 10)
In base al testo del DDL di bilancio 2019:
• non è prevista la proroga del super ammortamento;
• è prevista la proroga dell’iper ammortamento con alcune modifiche rispetto alla normativa attuale.
Si ricorda che il super ammortamento, prevede per le imprese e i lavoratori autonomi, la possibilità di maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di certi beni, nuovi e strumentali, solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing.
Per quanto riguarda, invece, l’iper ammortamento, nel testo del DDL di Bilancio 2019 è stabilita la proroga, anche se con alcune modifiche rispetto alla disciplina attuale. Si ricorda che l’iper-ammortamento, previsto per le sole imprese (escluse quelle che determinano il reddito in misura forfetaria), prevede la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, specificatamente rientranti nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017.
In base al DDL di bilancio 2019, l’iper ammortamento si applicherà anche per gli investimenti effettuati entro:
• il 31 dicembre 2019;
• il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applicherebbe, però, con diverse misure:
• 150% fino a 2,5 milioni di €;
• 100% compresi tra 2,5 e 10 milioni di €;
• 50% compresi tra 10 e 20 milioni di €.
La maggiorazione, inoltre, non si applicherebbe:
• sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro;
• agli investimenti che beneficiano della precedente versione dell’iper-ammortamento (art. 1 comma 30 L. 205/2017).
Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2019. Anche per questi beni, la misura trova applicazione per gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.

Proroga detrazioni sulla casa (art. 11)
Il DDL di Bilancio 2019 prevede la conferma, anche per il 2019, delle detrazioni sulla casa: bonus ristrutturazioni al 50%, ecobonus con il doppio binario del 50% e 65%, bonus mobili al 50%.
Il bonus ristrutturazioni (art. 16 comma 1 D.l. 63/2013) viene confermato per tutto il 2019 con la detrazione al 50% su un importo massimo di 96.000 Euro, da suddividere in dieci quote annuali.
La detrazione per gli interventi di risparmio energetico (art. 14 commi 1, 2 e 2-bis del D.l. 63/2013) continuerà per tutto il 2019, con lo sconto base del 65% per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica compresi anche:
• la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
• la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
• l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
• l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Prevista anche la proroga della detrazione al 50% per le altre tipologie di interventi di risparmio energetico che, allo stato attuale, dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:
• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
• acquisto e posa in opera di schermature solari,
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n.811/2013.
Le rate sono da suddividere sempre nell’arco di dieci anni.
Prevista la proroga di un anno anche per il bonus mobili legato agli interventi di ristrutturazione (art. 16 comma 2 D.l. 63/2013), per il quale è prevista la detrazione al 50% su un ammontare massimo di spesa pari a € 10.000, computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Per poter fruire della detrazione, relativamente alle spese sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2018.
Si ricorda che il bonus è previsto a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Proroga bonus verde (art. 12)
Il DDL di Bilancio 2019 proroga di un anno anche il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L. 205/2017), inaugurato con la Legge di Bilancio 2018 e legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Si tratta di una detrazione prevista per le spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Si ricorda che l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modifiche al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (art. 13)
L’articolo in esame opera una risistemazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. In particolare, viene disposta:
• l’estensione dell’ambito temporale di applicazione della misura,
• la riduzione dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta,
• la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50% viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.
• l’inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.
• obbligo della certificazione contabile delle spese subordinando, già a partire dal periodo d’imposta 2018, l’utilizzo in compensazione del credito maturato all’avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio.
• obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.
Tutte queste modifiche comportano l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante. Il criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), ma a partire dal periodo d’imposta 2019, tenuto conto dell’inclusione tra le voci rilevanti anche alle spese per i materiali, il parametro storico andrà conseguentemente ricalcolato aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.

Canone RAI 90 Euro a regime (art. 14)
Il DDL di Bilancio prevede la proroga della misura del Canone RAI pari a 90 Euro anche per gli anni successivi al 2018, e proroga altresì l’esenzione per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito fino a 8.000 Euro.

Sport bonus (art. 47)
L’articolo 47 del DDL di bilancio 2019 prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di
• manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
• realizzazione di nuove strutture
spetta un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate anche nel caso in cui le stesse siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
I soggetti che effettuano tali erogazioni in denaro non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Il credito è riconosciuto
• alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile
• ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per tali soggetti il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
In generale, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono
• comunicare all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, dandone pubblicità con mezzi informatici
• comunicare altresì all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, rendicontando l’utilizzo delle somme erogate entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture.

Aumento prelievo su apparecchi da divertimento (art. 80)
Il DDL di Bilancio 2019 incrementa le misure del PREU – prelievo erariale unico- (previste dall’art. 9 comma 6 del D.l. 87/2018), dello 0,50 a partire dal 1° gennaio 2019 sugli apparecchi:
• AWP, apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro, si compongono di una cabinet e di una scheda gioco;
• VLT, nuove apparecchiature che a differenza delle AWP consistono in veri e propri terminali connessi ad un sistema di gioco centrale, privi di scheda di gioco al loro interno.

Proroga rivalutazioni terreni e partecipazioni (art. 81)
Il DDL di Bilancio 2019 prevede anche per il 2019 la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
Si tratta di una disposizione, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), e poi riproposta di anno in anno, che consente di rideterminare il costo di acquisto di:
• terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
• partecipazioni in società non quotate;
posseduti ad una determinata data.
Il valore rideterminato può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso al posto dell’originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenterà il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
Ora, in base al DDL di bilancio 2019, è prevista una nuova rivalutazione che prevede:
• al 1° gennaio 2019 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni per la rideterminazione del loro costo o valore di acquisto;
• al 30 giugno 2019 la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva, in modo da “perfezionare” la rivalutazione. L’aliquota dell’imposta sostitutiva resta pari all’8% sia per i terreni, sia per le partecipazioni, e indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non.
Si ricorda che possono fruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa: persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali per l’attività non in regime d’impresa, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Abrogazione IRI (art. 82)

Il DDL di Bilancio 2019 abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in genere quindi dal 2018), il regime IRI introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 547-548 della Legge 232/2016), ma entrato in vigore l’anno successivo in quanto la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 comma 1063 L. 205 del 27.12.2017) ne ha posticipato l’ingresso al 1° gennaio 2018. L’abrogazione, in deroga alle regole previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha effetto fin dall’origine.

Ammortamento valore avviamento (art. 87)
Il DDL di Bilancio 2019 prevede la deducibilità in un arco temporale di 11 anni, dal periodo d’imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali, delle quote pregresse relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (art. 2 commi 55, 56-bis.1 e 56-ter D.l. 225/2010), e non ancora dedotte nel periodo d’imposta 2018.

Abrogazione ACE (art. 88)
Il DDL di Bilancio 2019 prevede l’abrogazione dal 2019 delle disposizioni in materia di ACE (aiuto alla crescita economica). Resta ferma la deducibilità dell’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Allegati:
Bozza del DDL Legge di Bilancio 2019 presentata alla Camera il 31.10.2018
Relazione Tecnica del DDL Legge di Bilancio 2019 del 31.10.2018

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