Nuova Voluntary Disclosure per le somme detenute da cittadini italiani per redditi prodotti all’estero

Tra le novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018, DL 148/2017 convertito definitivamente dal Parlamento, la previsione di una nuova voluntary disclosure per le somme detenute all’estero da cittadini italiani, che stabilisce la possibilità di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero, nonché dei proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero.

La possibilità di regolarizzare attività depositate e somme detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero i loro eredi,
– in precedenza residenti all’estero,
– iscritti all’AIRE
– o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.

La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

E’ inoltre consentito di regolarizzare anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero.

L’istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell’ultima rata.

Lo stesso articolo stabilisce anche che, in deroga al cd. Statuto del contribuente, i termini per l’accertamento i quali scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme.

Attenzione: sono escluse le attività ed le somme già oggetto di collaborazione volontaria.

Collegato fiscale 2018: modifiche agli incentivi fiscali su investimenti pubblicitari sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive, vediamo quali

Sono numerose le novità introdotte nel decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018 (clicca qui). In particolare, l’articolo 4 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il beneficio è esteso:
– agli enti non commerciali
– agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione. Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento dell’editoria e dell’informazione ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.

Soggetti beneficiari: Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Misura del beneficio: Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari. Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca lem risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

Investimenti ammissibili: Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.
ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.
Si estende così l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.

Limiti e condizioni di ammissibilità: L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.

Domanda di ammissione al beneficio: I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno). La comunicazione dovrà contenere:
– i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
– il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
– il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
– l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
– l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018. Le novità nella manovra

Il 30 novembre 2017 è stato approvato in via definitiva il testo del DDL di conversione del decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 con testo identico a quello approvato dal Senato in prima lettura.
Il decreto è stato approvato con il nuovo titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.

Rottamazione collegato fiscale 2018
Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali. Infatti l’articolo 1 del decreto 2018 estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione e introduce la cd. Rottamazione Bis per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In particolare, possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
– dal 2000 al 2016:
1. che non siano stati oggetto di rottamazione lo scorso anno;
2. compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
– dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.

Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel collegato fiscale 2018
In merito allo spesometro, è previsto che:
– per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 non si applicano sanzioni se i dati esatti sono trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
– è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. Previste semplificazioni sui dati da trasmettere
– è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente.
– Sono esonerati dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA, situati nelle zone montane

Contribuenti colpiti da calamità naturali: agevolazioni nel collegato fiscale 2018
Il decreto legge contiene anche norme di deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da calamità naturali.

Estensione split payment nel collegato fiscale 2018
Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. split payment). Per le operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018 il meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; delle societa’ controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; delle societa’ controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; delle societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e societa’ di cui sopra; delle societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo: cosa cambia nel collegato fiscale 2018
E’ previsto che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali anche online. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.

Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore: cosa cambia nel collegato fiscale 2018
Nel collegato fiscale viene stabilito che fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale. Dal prossimo anno invece si seguirà la disciplina unitaria introdotta dall’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore.

Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali
In sede di conversione in legge del decreto fiscale è stato introdotta la detraibilità dalle imposte sui redditi al 19%, delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.

Voluntary disclosures nel collegato fiscale 2018
Prevista la possibilità di regolarizzazione le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero, nonché a determinate condizioni, i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero. La disposizione riguarda soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero. La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Disposizioni in materia di 5 per mille
Dal 2018 il contribuente potrà destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Equo compenso
Introdotto in sede di conversione l’equo compenso. In base alla norma, si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Nuovi principi di revisione ISA Italia in materia di relazione

Con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2017 sono stati adottati i principi di revisione internazionali ISA Italia di seguito elencati, corredati da una rinnovata Introduzione e da un nuovo Glossario:
• ISA Italia n. 700, “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;
• ISA Italia n. 701, “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”;
• ISA Italia n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”;
• ISA Italia n. 706, “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”;
• ISA Italia n. 710, “Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo”;
• ISA Italia n. 570, “Continuità aziendale”;
• ISA Italia n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”.
I nuovi principi sostituiscono, ed in parte integrano, quelli del primo set adottati con determina della RGS del 23 dicembre 2014 e con la successiva datata 15 giugno 2017.
Le esigenze di aggiornamento dei suddetti principi nascono da una combinazione tra il mutato scenario normativo europeo e nazionale e l’attuazione da parte dell’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) di un ampio progetto di rivisitazione degli standard internazionali che regolano le modalità di redazione della relazione del revisore.

Il mutato contesto europeo
Ad Aprile 2014 il legislatore europeo ha attuato una profonda riforma della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati attraverso l’adozione di due importanti atti: una nuova Direttiva (2014/56/UE del 16 aprile 2014) che modifica la precedente Direttiva 2006/43/CE e che contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili; un Regolamento (n. 537/2014 del 16 aprile 2014) che prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci degli enti di interesse pubblico.
Tra le tante modifiche introdotte a livello europeo non mancano quelle relative alla relazione di revisione, contenute nell’art. 28 della nuova Direttiva nonché nell’art. 10 del Regolamento europeo applicabile agli enti di interesse pubblico.
La nuova Direttiva europea sulla revisione è stata attuata in Italia con D. Lgs n. 135 del 17 luglio 2016 il quale, con riferimento alle disposizioni relative alla relazione di revisione contenute nell’art. 14, ha stabilito l’entrata in vigore per le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente. In termini pratici ciò significa che la prima relazione di revisione sui bilanci di enti diversi da quelli di interesse pubblico emessa secondo le nuove regole sarà quella relativa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2017.
Per gli enti di interesse pubblico il Regolamento europeo n. 537/2014 è entrato in vigore il 17 giugno 2016 ed è, pertanto, applicabile a partire dal primo bilancio che inizia dopo tale data. In termini pratici, ciò significa che la prima relazione di revisione sui bilanci di enti di interesse pubblico emessa secondo le nuove regole europee è quella relativa ai bilanci chiusi al 30 giugno 2017 o in data successiva.
Questo sfasamento temporale è il motivo per cui i principi oggetti di recente Determina della RGS presentano date di entrata in vigore differenti coerentemente con i periodi di decorrenza del D.Lgs. n. 135/16 e del Regolamento (UE) n. 537/14.
Per consentire l’allineamento volontario dei due diversi periodi di decorrenza alle società diverse dagli EIP è consentita l’applicazione anticipata per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016.

Progetto IAASB “Reporting on Audited Financial Statements – New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments”
Parallelamente al progetto di riforma europea della revisione legale dei bilanci, lo IAASB (comitato di IFAC deputato all’emanazione dei principi di revisione internazionali) aveva avviato un altrettanto ambizioso progetto di rivisitazione degli standard internazionali che regolano le modalità di redazione della relazione del revisore al fine di migliorare la qualità e la quantità delle informazioni ricavabili da questo importante strumento di comunicazione del revisore.
Il progetto si è concluso a gennaio 2015 con l’approvazione di un nuovo set di principi inerenti la relazione di revisione (c.d. Auditor Reporting Standards), entrati in vigore per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 o successivamente e composto da un principio di revisione di nuova edizione e da sei principi di revisione ISA rivisti nel contenuto:
• New ISA 701 “Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report”. Il principio, di nuova edizione, tratta della comunicazione nella relazione di revisione degli aspetti chiave emersi nel corso della revisione (c.d. Key Audit Matters);
• ISA 700 (Revised), “Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements”, relativo al giudizio di revisione e alla forma e contenuto della relazione;
• ISA 705 (Revised), “Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report” relativo all’espressione del giudizio di revisione con modifiche;
• ISA 706 (Revised), “Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Report” relativo ai richiami d’informativa ed ai paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore;
• ISA 260 (Revised), “Communication with Those Charged with Governance” relativo alla comunicazione con i responsabili delle attività di governance;
• ISA 570 (Revised), “Going Concern” relativo alla continuità aziendale.
Sono stati, inoltre, oggetto di contenute modifiche (c.d. conforming amendments) i seguenti ISA: n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540, n. 580, n. 600 e n. 710.
L’ambizioso progetto dello IAASB ha risposto ad una esigenza crescente negli ultimi anni: infatti, partendo dal presupposto che la relazione di revisione costituisce l’unico output tangibile della complessa attività di revisione, si era reso necessario un miglioramento della capacità informativa di tale documento per i potenziali utilizzatori.
Conseguentemente, i due macro obiettivi che lo IAASB ha voluto realizzare attraverso l’emanazione del nuovo set di Auditor Reporting Standards sono stati, da un lato, il miglioramento della capacità informativa della relazione di revisione e, dall’altro, consentire un adeguamento della relazione di revisione ai modificati sistemi normativi e regolamentari nazionali in tema di redazione del bilancio, garantendo allo stesso tempo l’omogeneità del contenuto essenziale minimo della relazione di revisione.
Le principali innovazioni contenute nei nuovi Auditor Reporting Standards sono le seguenti:
1) l’anticipazione del paragrafo contenente il giudizio di revisione che deve ora essere posizionato all’inizio della relazione di revisione, seguito immediatamente dopo dal paragrafo “Elementi alla base del giudizio”;
2) limitatamente alla revisione dei bilanci delle società quotate, l’introduzione di una sezione ad hoc contenente gli aspetti chiave della revisione contabile (key audit matters) in modo tale da fornire una maggiore trasparenza sulle attività svolte dal revisore in esecuzione del proprio incarico, migliorando – di conseguenza – il valore comunicativo della relazione;
3) limitatamente alla revisione dei bilanci delle società quotate, l’inserimento del nome del responsabile dell’incarico di revisione;
4) l’introduzione di una dichiarazione esplicita di indipendenza da parte del revisore in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili;
5) l’inserimento di una informativa specifica e dettagliata in merito alla verifica del presupposto della continuità aziendale che include una descrizione delle responsabilità del management e del revisore in merito al rispetto del presupposto del going concern. In presenza di un’incertezza significativa il revisore è tenuto a richiamare l’attenzione sulla relativa informativa di bilancio, se ritenuta adeguata, ovvero a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio;
6) una più dettagliata descrizione delle responsabilità del revisore e degli aspetti chiave del processo di revisione.
In conformità al processo di elaborazione dei principi di revisione disposto dall’art. 11, co. 2, del DLgs 39/2010, i nuovi principi di revisione internazionali ISA sono stati tradotti in lingua italiana dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell’INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione, nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano.

Notizie dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio

Pubblicata una nuova sezione nei Servizi OnLine dedicata alle news provenienti dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), organismo indipendente, che svolge una funzione di vigilanza sulla finanza pubblica.
L’ufficio è istituito presso il Parlamento, nei confronti del quale è accountable ed ha sede a Roma in Piazza San Macuto.

Clicca qui per visitare la nuova sezione.

Ringrazio il Dott. Giovan Giuseppe Palumbo per l’aiuto nella cura della sezione dedicata all’UPB

Noleggio Lungo Termine (NLT) no problem!

Cos’è il Noleggio Lungo Termine
Il noleggio a lungo termine rappresenta la soluzione più innovativa per offrire mobilità a tutte le tipologie di imprese, professionisti e anche privati. Grazie a questa formula si ha a disposizione un’autovettura o un veicolo commerciale fino a 60 Qli per una durata variabile dai 12 ai 60 mesi, a fronte del pagamento di un canone mensile.
La gestione dell’auto diventa semplicissima!!!
Il cliente viene sollevato da qualsiasi onere burocratico e da qualsiasi rischio. Non dovrà più acquistare l’auto, gestirla e poi rivenderla, non dovrà più preoccuparsi della manutenzione, dei costi assicurativi e della svalutazione dell’auto.
Di tutto quanto si occuperà la società di Noleggio a Lungo Termine.
Nel canone di noleggio sono compresi un’ampia gamma di servizi: R.C.A. (Responsabilità civile auto), copertura per furto e incendio, copertura per danni ulteriori al veicolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e traino 24 ore su 24, assistenza telefonica. Possono inoltre essere inseriti altri servizi opzionali: sostituzione pneumatici, auto sostitutiva e preassegnazione.

Vantaggi Economici e Fiscali
Considerando un’ottica temporale di 36 mesi, si può ottenere un vantaggio economico che arriva fino al 30%. L’impresa non dovra’ più investire i suoi capitali o pagare interessi per finanziare l’acquisto di un veicolo.
Inoltre, con il noleggio a lungo termine anche la gestione fiscale del veicolo diventa più semplice. In un’unica fattura mensile sono presenti tutti i costi relativi all’auto, alla sua manutenzione ed alle coperture assicurative. Non ci sarà più il rischio di tralasciare alcuna spesa e si potrà cosi usufruire di una deducibilità e di una detraibilità che possono arrivare fino al 100%. A differenza del leasing finanziario, il noleggio a lungo termine consente la deducibilità dei costi anche per contratti inferiori ai 48 mesi e quindi maggiore libertà nello scegliere la durata più consona alle proprie esigenze.

Nel seguente link troverete la tabella fiscale di sintesi dove sono indicate le quote di deducibilità e detraibilità del noleggio a lungo termine in base alla categoria professionale di appartenenza.

Tabella riassuntiva sulla fiscalita’ dell’auto

Lo Studio, grazie alla partnership con Brokers di Arval, società leader di mercato nell’NLT, rimane a disposizione di chi ne abbia interesse per scoprire le soluzioni vantaggiose dedicate ad aziende e professionisti.

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