ISA: Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale

Gli studi di settore, ampiamente utilizzati nella programmazione e nei controlli dell’amministrazione finanziaria, consistevano in strumenti presuntivi di ricostruzione dei ricavi delle imprese fondati su un algoritmo di calcolo.

In sostanza, rappresentavano la “formalizzazione” di un ragionamento presuntivo fondato sugli elementi dichiarati dagli stessi contribuenti (in relazione al possesso di beni strumentali, all’esistenza di dipendenti, al sostenimento di determinati costi etc.).

In un’ottica di miglioramento della conoscenza delle attività economiche da parte del fisco e di prevenzione dell’evasione, si è deciso di sostituire il sistema fondato sugli studi di settore con quello imperniato sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

PREMESSA

Il superamento degli studi di settore in favore di un nuovo sistema volto all’emersione “spontanea” delle basi imponibili è stato previsto dall’art. 9-bis del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96.

Tale nuovo sistema si fonda sugli ISA, da mettere a punto anno per anno con riferimento a particolari categorie, in modo analogo a quanto fin qui avvenuto per gli “studi” ma con finalità più persuasiva che punitiva.

La legge di bilancio 2018 ha previsto che suddetti indici si applichino a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Gli strumenti presuntivi su cui si fondavano gli studi di settore sono apparsi sempre meno utili e controversi, sia per la relativa attendibilità dell’algoritmo di calcolo, sia per l’inidoneità di una rilevazione di tipo “statistico” a rendere conto delle concrete modalità di funzionamento (e quindi del possibile risultato economico) di una qualsiasi attività. Per tale ragione, l’utilizzo degli studi di settore ha subito drastiche limitazioni, trasformandosi nel tempo da strumento di accertamento “diretto” a semplice elemento presuntivo (utile in presenza di ulteriori riscontri) e a base per la programmazione delle indagini fiscali.

Gli ISA, “figli” degli studi di settore, sono apparsi sulla scena più come incentivi alla “compliance” che come strumenti di aggressione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.

GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Gli indici vengono definiti come indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori con la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti “affidabili”, i quali avranno accesso a benefici premiali.

Gli ISA devono essere:

  • approvati con decreto del MEF entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati;
  • soggetti a revisione ogni due anni.

Le eventuali integrazioni degli indici, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, devono essere approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

L’istituzione degli ISA rappresenta – secondo quanto dichiara l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet – un’iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

Il funzionamento degli ISA è invertito rispetto a quello degli studi di settore: questi ultimi tracciavano la via per l’accertamento, mentre gli ISA (o per meglio dire, l’“affidabilità” del contribuente secondo gli ISA) consentono l’accesso a un regime agevolato, contraddistinto da maggiori garanzie in sede di eventuale accertamento (è come se si avesse una sorta di “scudo” protettivo condizionato alla congruità secondo gli ISA). È infatti previsto che l’Agenzia delle Entrate e la G.d.F., nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli ISA, nonché delle informazioni presenti in anagrafe tributaria nel definire le strategie dei controlli.

INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I contribuenti interessati potrebbero decidere di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell’indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefìci correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Tali elementi rilevano anche ai fini IRAP e determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini IVA.

La disciplina esclude che dalla dichiarazione integrativa possa derivare l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

SOGGETTI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEGLI ISA

Sono soggetti esclusi dagli ISA:

  • contribuenti che iniziano o cessano l’attività, oppure per i quali sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa;
  • contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
  • soggetti che usufruiscono del regime forfettario ex L. n. 190/2014 e del regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, nonché di altri regimi con determinazione forfettaria del reddito;
  • soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso indice, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
  • enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;
  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

I BENEFICI PREVISTI

In caso di raggiunta “affidabilità fiscale”, il contribuente ha diritto ai seguenti vantaggi:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (il beneficio in questo caso non è di poco conto, dato che numerose società, specialmente nei settori che più hanno risentito della crisi economica, sono rientrate e rientrano ancora nell’area di “non operatività” o perdita sistemica, essendo economicamente incapaci di realizzare determinati “ricavi minimi presunti” o anche solo di produrre un risultato economico positivo sufficiente a remunerare i costi);
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (cioè dagli accertamenti analitico – induttivi);
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (il termine ordinario attuale, per le ipotesi di dichiarazione infedele, è fissato al 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine per i soggetti “affidabili” passerebbe quindi al quarto anno);
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (accertamento sintetico e “redditometrico”), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di 2/3.

IN CASO DI REATI TRIBUTARI

In caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) per reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, non si applicano i benefici premiali quali:

  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società di comodo;
  • l’esclusione degli accertamenti analitico-induttivi;
  • l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’accertamento;
  • l’esclusione dell’accertamento sintetico.

SANZIONI IN CASO DI OMISSIONE

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA o di comunicazione inesatta o incompleta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

Prima di contestare la violazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitandolo a comunicare i dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi (invito alla compliance). La graduazione della sanzione terrà conto del comportamento del contribuente. Nei casi di omissione della comunicazione è prevista per l’Agenzia delle Entrate la possibilità di procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo (art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1972; art. 55, D.P.R. n. 633/1972) pertanto, omettere la comunicazione significa per i contribuenti vedersi applicare un regime di presunzioni accertative peggiore rispetto a quello “temperato” (analitico – induttivo) solitamente utilizzato.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

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