Q&A: Le Zone Economiche Speciali (ZES)

contrada olivola zes
(in foto la zona industriale di Contrada Olivola di Benevento che insieme all’area Asi di Ponte Valentino rappresentano le prime ZES del Sannio)

Il legislatore, con la Legge di stabilità (l. 232/2016), è intervenuto istituendo le Zone Economiche Speciali al fine di favorire gli investimenti nel Meridione, in particolare, le strutture produttive ubicate nelle zone meno sviluppate e in transizione, delle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
La normativa in parola, per stimolare lo sviluppo di imprese già esistenti e la creazione di nuove, ha concesso benefici fiscali e previsto semplificazioni amministrative, dirette a realizzare favorevoli condizioni economiche per le imprese.
Nell’Unione europea sono operative, da diverso tempo, ben 91 zone economiche speciali tra le più importanti si segnalano:
• Madeira (Portogallo) presente sin dal 1980;
• Shannon (Irlanda) realizzata nel 1959.
La creazione delle Zes costituisce, non solo per il Sannio, ma per l’intero Meridione un’occasione, quasi unica, per rilanciare l’economia attraverso l’attrazione di investimenti esteri, l’incremento delle esportazioni, la crescita industriale, la creazione di nuove imprese e, quindi, di nuovi posti di lavoro.
Analizziamo le ZES attraverso un breve Questions&Answers.

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS’È LA ZONA ECONOMICA SPECIALE?
R.1. La Zona Economica Speciale, come definita dall’art. 4, co. 2, del D.L. n. 91/2017, è un’area geograficamente delimitata e identificata, situata entro i confini dello Stato, dove le imprese che vi operano godono di un regime speciale, in deroga a quello ordinario, caratterizzato da incentivi fiscali, agevolazioni e semplificazioni burocratiche.
Le Zes, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 12 del 2018, possono essere costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché siano dotate di un nesso economico funzionale comprendente un’Area portuale. Quest’ultima deve essere collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) con le caratteristiche determinate dal regolamento (UE) n. 1315/2013.
In linea generale, la normativa europea obbliga gli Stati membri a garantire che i porti marittimi siano, adeguatamente, connessi con linee ferroviarie o strade, che i porti destinati al traffico delle merci applichino tariffe trasparenti e siano accessibili agli utenti in modo non discriminatorio.
In particolare, il regolamento richiede che le predette aeree portuali dispongano di attrezzature atte a garantire l’operatività degli strumenti di controllo del traffico marittimo previsti a livello europeo e, soprattutto, che abbiano realizzato almeno un volume totale annuo:
• di carico merci, sia sfuse che non, superiore allo 0,1% del volume annuo del carico merci all’interno dell’Unione;
• di traffico passeggeri superiore allo 0,1% del volume annuo di tutti i porti marittimi dell’Unione.
In definitiva, secondo le intenzioni del legislatore italiano, co. 2 art. 3 del predetto D.P.C.M., la Zes sarà costituita da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, con esclusione delle zone residenziali

D.2. QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI ZES PREVISTE?
R.2. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) individua diversi tipi di zone economiche speciali:
• zone di libero scambio (free trade zone – FTZ), presso i porti e gli aeroporti, che rappresentano aree delimitate esenti da dazi, parzialmente o totalmente, all’import o all’export per determinati beni;
• zone industriali di esportazione (export processing zone – EPZ), che agevolano la riesportazione dei beni sottoposti a processi di lavorazione da cui deriva un significativo valore aggiunto;
• zone economiche speciali (special economic zones – ZES), costituiscono le classiche Zes, dove sono previsti incentivi, agevolazioni e semplificazioni amministrative alle imprese investitrici;
• zone speciali industriali (special industrial areas – SIA) che limitano le agevolazioni a un settore specifico per il quale costruiscono anche infrastrutture ad hoc;
• zona eco industriale (Eco-Industrial Park – EIP) insieme di imprese manifatturiere e di servizi che, attraverso la gestione del riciclo delle materie prime, acque ed energia, cercano di ottenere uno sviluppo economico e ambientale;
• Parchi industriali (Industrial Park – IP): definiti come aree sviluppate e divisi in lotti sulla base di un piano generale che comprende infrastrutture, trasporti, utilities, con o senza unità produttive, in taluni casi con servizi di uso comune a beneficio delle imprese stabilite.

D.3. QUAL È LA PROCEDURA PER ISTITUIRE UNA ZES?
R.3. L’art. 5 del D.P.C.M. n. 12/2018, dispone che le proposte di istituzione di una Zes devono essere presentate dal presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, al presidente del Consiglio dei ministri.
Il co. 2 del medesimo decreto, prevede che per l’istituzione di una Zes interregionale è necessaria una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni coinvolte. In particolare, secondo l’art. 4 del D.P.C.M., possono costituirsi due tipi di Zes Interregionali:
• la prima si costituisce tra una regione nella quale non sia presente un’Area portuale e un’altra regione in cui sia presente almeno un’Area portuale;
• la seconda viene ad esistenza tra due regioni contigue, nel cui territorio non esiste un’Area portuale, mediante la presentazione di un’istanza in forma associativa, indicando uno o più porti non rientranti nella categoria di Aree portuali.
Le Zes interregionali non possono superare l’area complessiva indicata nell’allegato 1 del predetto decreto.
L’art. 6 del D.C.P.M. citato prevede che la Regione o le Regioni coinvolte devono allegare alla proposta, per l’istituzione di una Zes, un Piano di sviluppo strategico che deve specificare:
• criteri e obiettivi di sviluppo perseguiti con la pianificazione strategica portuale;
• le infrastrutture già esistenti e quelle di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
• l’impatto sociale ed economico previsto;
• le semplificazioni amministrative destinate alle iniziative imprenditoriali nelle Zone Economiche Speciali.
L’art. 7 del Decreto in parola, attribuisce ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di istituire la Zes e determinarne la durata, che non potrà essere superiore 14 anni né inferiore a 7, termine prorogabile, su richiesta delle Regioni interessate, per ulteriori 7 anni.

D.4. IN CHE MODO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE CON LA ZES DEVONO ESSERE COMPATIBILI CON LA NORMATIVA EUROPEA?
R.4. La struttura della Zes deve essere conforme alla normativa europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per le annualità 2014-2020.
Pertanto, i competenti organi della Commissione Europea verificheranno se la misura di aiuto, predisposta con la Zes, è compatibile con il mercato interno: accertando che l’impatto positivo generato per conseguire un obiettivo di interesse comune superi i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.
In particolare, l’articolo 107 del TFUE, in materia di aiuti di Stato, prevede che sono compatibili con il mercato comune gli aiuti:
• destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso o si registra una grave forma di sottoccupazione;
• diretti a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
• mirati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Dunque, in conformità alla normativa europea predetta, possono essere concessi due tipi di aiuto:
• investimenti a finalità regionale che variano in base alle dimensioni della società istante (pari al 20% dell’investimento per le piccole imprese, 10% per le medie imprese e tra il 10 e il 25% per le grandi imprese;
• di funzionamento per le PMI in modo da ridurre i costi del personale, della materia prima, dell’energia, della manutenzione, di amministrazione e di affitto.
È opportuno specificare che tali aiuti possono essere concessi solo alle regioni c.d. svantaggiate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

D.5. QUALI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ZES?
R.5. I benefici sono riconosciuti alle imprese, non in stato di liquidazione o di scioglimento, che:
• investano nelle aree individuate;
• mantengano le attività nella ZES per almeno sette anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni.

D.6. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE IMPRESE?
R.6. Le imprese, di nuova costituzione o esistenti, italiane o straniere, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge suindicato, che decideranno di investire nelle zone economiche speciali, potranno usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
• credito di imposta “Bonus Sud”: in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il 2 co. dell’art. 5 del Decreto in esame, riconosce un credito d’imposta proporzionale al valore dei beni strumentali acquisiti (quindi sia in leasing che a titolo di proprietà) entro il 31 Dicembre 2020, fino alla concorrenza massima di 50 milioni di euro per progetto di investimento;
• proroga dell’iper-ammortamento: tale agevolazione, prevista dall’art. 1, co. 9 della Legge di stabilità n. 232/2016, come è noto riconosce una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale. Le imprese che investiranno nelle Zes potranno applicare la predetta agevolazione agli investimenti effettuati dal 1 gennai fino al 31 dicembre ovvero fino al 31 settembre 2018 subordinato all’accettazione dell’ordine di acquisto da parte del venditore, con pagamento di un acconto pari al 20% del prezzo pattuito;
• semplificazioni amministrative: la c.d. “burocrazia zero” dovrà essere rappresentata, ai sensi di quanto disposto del co. 1, lett. a) del Decreto in parola, “da procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile”. I criteri e le modalità di tali procedure semplificative dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri.

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