Lunedì 17 dicembre scade il termine per il saldo Imu-Tasi

Scade il prossimo lunedì 17 dicembre il termine per effettuare il saldo dell’Imu e della Tasi. Con il saldo il contribuente deve verificare l’importo dovuto per l’intero anno. La normativa prevede di pagare l’acconto sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

In sede di saldo occorre quindi verificare che nulla sia cambiato, e in particolare occorre verificare le aliquote comunali e le eventuali agevolazioni che il Comune può aver inserito nel proprio regolamento. Le delibere comunali sono visionabili sul sito del dipartimento delle Finanze.

Per chi possiede gli stessi immobili, nella generalità dei casi l’importo dovuto è identico a quello versato in acconto, e ciò a causa del blocco dei tributi comunali.

Nonostante l’esenzione per l’abitazione principale abbia tagliato fuori dall’Imu e dalla Tasi molti contribuenti, la platea degli interessati all’appuntamento del saldo rimane numerosa.

Anche chi ha solo l’abitazione principale potrà essere chiamato alla cassa se possiede un doppio garage o una doppia cantina. Al riguardo, si rammenta che la norma manda esenti solo una pertinenza per ogni categoria C/6, C/2 e C/7.

L’importo dovuto per il 2018 deve poi tener conto delle variazioni in termini di possesso degli immobili, che si verifica per chi ha acquistato o venduto l’immobile nel corso dell’anno. La normativa precisa che l’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

La normativa presenta difficoltà operative quando vi sono compravendite effettuate il 15 o il 16 dei mesi con 30 o 31 giorni, perché in tale ipotesi il possesso si protrae per almeno 15 giorni sia in capo al venditore che all’acquirente. In questi casi l’applicazione rigida della norma porterebbe a ritenere che il mese debba essere computato per intero per entrambi i contraenti, determinandosi così un doppio pagamento per lo stesso immobile. A tale situazione normalmente i Comuni pongono rimedio addebitando il mese al soggetto passivo per il quale il possesso si è protratto per il numero maggiore di giorni. Oltre alle variazioni in termini di possesso occorre verificare le agevolazioni, come quelle relative ai contratti a canone concordato o al comodato.

La stessa regola dei mesi di possesso si applica anche per queste agevolazioni. Pertanto, se un abitazione è stata locata a canone concordato dal 20 di luglio, la riduzione del 25% dell’imposta si applicherà per 5 mesi e per tale periodo si applicherà anche l’eventuale aliquota agevolata deliberata dal Comune.

Altro caso frequente è quello dell’acquisto della prima casa, che non viene subito destinata ad abitazione principale. Al riguardo occorre precisare che se anche si è acquistata l’abitazione con i benefici previsti per la prima casa, ai fini Imu l’esenzione prevista per l’abitazione principale si applica solo con la residenza anagrafica e con la dimora abituale. Se, quindi, tra l’acquisto ed il cambio di residenza anagrafica sono passati diversi mesi, occorrerà corrispondere l’Imu come abitazione a disposizione per il periodo che va dalla data del rogito a quello del cambio di residenza anagrafica mentre da quest’ultima data l’immobile sarà esente da Imu e Tasi.

CALCOLATORE IUC 2018 (IMU+TASI)

Si ricorda che, per facilitare la quantificazione dell’imposta, è disponibile il calcolatore IUC 2018 fornito gratuitamente dall’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali. Il calcolatore, impostato con le aliquote dedicate per tipologia di immobile, consente il calcolo dell’imposta, l’elaborazione e la stampa del modello F24 pagabile presso qualsiasi banca o ufficio postale.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento o informazione circa gli adempimenti tributari di prossima scadenza.

calcolatore iuc 2018

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