A Napoli STS Deloitte chiarisce le problematiche in tema di detrazione IVA

Giovedì 15 febbraio 2018 nella storica cornice di Palazzo Alabardieri nel quartiere Chiaia di Napoli si è svolto l’annuale incontro tra professionisti ed imprenditori promosso ed organizzato dalla sede partenopea dello Studio Tributario e Societario Deloitte.
Il convegno è stata un’occasione di approfondimento e di confronto su aspetti e problematiche di carattere amministrativo e fiscale recentemente introdotti.
Di particolare rilievo è stata la relazione dell’Avv. Chiara Tomassetti – VAT & Indirect Taxes Partner STS Deloitte – che in un breve ma completo intervento ha saputo sciogliere i principali nodi in tema di detrazione IVA alla luce delle recenti disposizioni normative.

Detrazione Iva fatture acquisto 2017 2018
La Manovra Correttiva 2017 (D.l. 50/2017) ha modificato il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72) e il termine entro cui registrare le fatture d’acquisto (art. 25 DPR 633/72). Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017. I dubbi maggiori sono stati riscontrati in merito alla detrazione delle fatture inerenti al mese di dicembre 2017 e ricevute nel mese di gennaio 2018. La Circolare 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti importanti in merito alla corretta detrazione IVA, riprendendo la normativa europea. Il principale chiarimento è stato che per poter detrarre correttamente l’IVA è necessaria la duplice condizione: sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e formale del possesso di una fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del DPR 633/72.

Detrazione IVA fatture dicembre 2017

Di seguito un esempio sulla detrazione IVA delle fatture nel caso in cui nel mese di dicembre 2017 il bene sia stato consegnato o il servizio sia stato prestato e si sia entrati in possesso della fattura nel mese di dicembre. Il punto di partenza è il possesso del duplice requisito ovvero: avvenuta esigibilità dell’imposta e possesso della fattura, che in questo caso si realizzano entrambi nel mese di dicembre. L’imposta a credito, relativa a tale cessione di beni/prestazione di servizi, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), se annotata successivamente, il documento contabile potrà essere registrato al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Detrazione IVA 2017 con possesso fattura gennaio 2018
Diverso è il caso in cui c’è esigibilità dell’imposta nel mese di dicembre 2017, ma possesso della fattura nel mese di gennaio 2018. A questo punto, il diritto alla detrazione, previa registrazione della fattura, sorge nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018. Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019.
Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l’imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese; se si registra oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2017, cioè si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019

Attenzione: In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti – adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica – difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.

Per ricevere le presentazioni dell’intero convegno è possibile contattare l’indirizzo mail infosts@sts.deloitte.it

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