Q&A: L’accertamento sintetico dopo il decreto dignità

redditometro

Il D.L. 87/2018 – c.d. Decreto Dignità – poi convertito in L. 96/2018 ha introdotto disposizioni finalizzate a modificare l’accertamento sintetico del reddito complessivo (c.d. redditometro), introducendo il parere dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per l’individuazione di nuovi elementi di capacità contributiva. Inoltre ha disposto la soppressione – per gli anni d’imposta dal 2016 in poi – del decreto ministeriale del 16.09.2015 che individua il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva in base al quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Nonostante le modifiche apportate l’impianto del redditometro resta in vigore in quanto la modifica è diretta alla sola revisione degli aspetti attinenti al metodo di ricostruzione induttiva del reddito in relazione alla capacità di spesa e propensione al risparmio del contribuente.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos’è l’accertamento sintetico?
2. Esiste una soglia minima di scostamento perché possa essere emesso l’accertamento sintetico?
3. Come può difendersi il contribuente dall’accertamento sintetico?
4. Quale iter deve seguire l’amministrazione finanziaria per emettere l’avviso di accertamento?
5. Quali sono gli elementi di spesa indicativi di una certa capacità contributiva, utilizzati per il redditometro?
6. Come avviene la determinazione del reddito?
7. Qual è la novità introdotta dal Decreto Dignità in materia di redditometro?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COS’È L’ACCERTAMENTO SINTETICO?
R.1 L’accertamento sintetico (art. 38 commi 4-8 DPR 600/73) è una modalità di accertamento applicabile solo alle persone fisiche e alle imposte sui redditi, alternativo all’accertamento analitico, e utilizzabile anche in assenza di dichiarazione dei redditi.
Mediante l’accertamento sintetico l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate accerta un maggior reddito al contribuente sulla base del sostenimento di determinate spese, o sull’utilizzo di alcuni beni, che fanno presumere una certa capacità reddituale.
L’accertamento sintetico si suddivide in:
• puro, basato sull’effettivo sostenimento di determinate spese;
• redditometro, basato sugli indici di capacità contributiva, individuati con apposito decreto ministeriale.
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D.2 ESISTE UNA SOGLIA MINIMA DI SCOSTAMENTO PERCHÉ POSSA ESSERE EMESSO L’ACCERTAMENTO SINTETICO?
R.2 Sì, perché sia emesso l’accertamento sintetico è necessario che l’Agenzia delle Entrate accerti un reddito superiore almeno ad 1/5 rispetto a quello dichiarato dal contribuente. Se il contribuente è soggetto agli studi di settore, ed è sia congruo sia coerente, lo scostamento diventa di 1/3, quindi più favorevole per il contribuente.
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D.3 COME PUÒ DIFENDERSI IL CONTRIBUENTE DALL’ACCERTAMENTO SINTETICO?
R.3 Il contribuente, in caso di recapito di un avviso di accertamento sintetico, può difendersi dimostrando prova contraria, ossia che le spese sostenute nel periodo d’imposta “incriminato” sono state finanziate con altri redditi:
• redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta;
• redditi esenti;
• redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
• redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.
Il contribuente può anche dimostrare che l’entità della spesa è diversa, o che questa è stata sostenuta da altri soggetti.
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D.4 QUALE ITER DEVE SEGUIRE L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER METTERE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO?
R.4 L’amministrazione finanziaria deve:
• invitare il contribuente a comparire (di persona o tramite rappresentante) per fornire tutte le informazioni utili all’accertamento;
• avviare il procedimento di accertamento con adesione (art. 5 D.lgs. 218/1997) con invito di comparizione.
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D.5 QUALI SONO GLI ELEMENTI DI SPESA INDICATIVI DI UNA CERTA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, UTILIZZATI PER IL REDDITOMETRO?
R.5 Gli elementi di spesa presi a riferimento dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini del redditometro sono aggiornati periodicamente con apposito Decreto ministeriale, l’ultimo è quello del 16 settembre 2015, diretto a disciplinare l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche per gli anni a decorrere dal 2011, che comprende :
• i consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
• l’abitazione, mutuo, canone di locazione, fitto figurativo, canone di leasing, acqua e condominio, manutenzione ordinaria, compensi agenti immobiliari;
• combustibili ed energia (energia, gas, riscaldamento);
• mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
• sanità;
• trasporti (assicurazione, bollo, pezzi di ricambio, abbonamenti);
• comunicazioni (apparecchi di telefonia, spese telefono);
• istruzione (libri, tasse, rette scolastiche);
• tempo libero ,cultura e giochi (giochi, televisione, hi-fi, computer, abbonamenti pay-tv, attività sportive, giochi on-line, animali domestici);
• altri beni e servizi (assicurazioni, parrucchiere ed istituti di bellezza, contributi previdenziali obbligatori, centri benessere, gioielleria, onorari liberi professionisti, alberghi/pensioni e viaggi organizzati);
• investimenti per: immobili (al netto del mutuo); beni mobili registrati come autoveicoli, al netto del finanziamento; polizze assicurative; contributi previdenziali volontari; azioni, obbligazioni, conferimenti, finanziamenti, capitalizzazioni, quote di partecipazioni, fondi di investimento, derivati ecc…; oggetti d’arte e antiquariato; manutenzione straordinaria unità abitative; donazioni ed erogazioni liberali; altro.
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D.6 COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO?
R.6 L’Agenzia delle Entrate determina il reddito sommando:
• ammontare delle spese, anche diverse da quelle di cui alla Tabella A del D.M. 16/09/2015 che, sulla base di dati e informazioni presenti in Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
• ammontare di ulteriori spese riferite ai beni e servizi, indicati nella tabella A, determinato considerando la spesa risultante da analisi e studi socio economici;
• quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, determinata con le modalità indicate nella tabella A;
• quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.
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D.7 QUAL È LA NOVITÀ INTRODOTTA CON IL DECRETO DIGNITÀ IN MATERIA DI REDDITOMETRO?
R.7 L’art. 10 del D.l. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) vuole revisionare l’istituto del redditometro in chiave di contrasto all’economia sommersa. Il legislatore, in particolare, prevede che il Ministero dell’economia possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva, dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, per gli aspetti attinenti alla metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Inoltre è stata disposta l’abrogazione del D.M. 16/09/2015 (attuativo del redditometro per gli anni decorrenti dal 2011) le cui disposizioni cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2015. Quindi, l’abrogazione del citato decreto opera solo per gli anni d’imposta 2016 e seguenti.
La relazione illustrativa al decreto ha evidenziato che dal tenore della norma sembra dunque evincersi che per gli accertamenti successivi a quelli in corso al 31/12/2015 l’istituto del redditometro non trovi applicazione fino all’entrata in vigore del nuovo decreto attuativo.
Tuttavia, in ragione del mutato quadro normativo sono comunque fatti salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dal citato art. 38, co. 7, del medesimo DPR 600/1973 per gli anni di imposta fino al 31/12/2015.
Infine, viene stabilito che le nuove disposizioni del decreto dignità non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
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