La Legge di Bilancio 2020 in Breve

Un riepilogo sintetico e utile su tutte le principali novità della Legge di Bilancio 2020

– Regime forfettario: tornano i limiti di acceso per chi ha redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro o compensi a dipendenti e collaboratori superiori a 20mila euro

Bollo sulle fatture elettroniche: se gli importi dovuti non superano la soglia annua di 1.000 euro. l’obbligo di versamento potra’ avvenire semestralmente, anziche’ trimestralmente entro il 20 del mese successivo, rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

– Viene confermata a regime l’aliquota del 10% di cedolare secca sui canoni di locazione concordati inerenti abitazioni ubicate in Comuni ad alta densita’ abitativa. Non e’ invece stata confermata per il 2020 la cedolare secca sugli affitti dei negozi.

– Confermate per il 2020 anche le detrazioni 50% per ristrutturazione edilizia, 65% per risparmio energetico, per sisma, per il verde e per l’acquisto dei mobili post ristrutturazione (a patto che essa sia iniziata dall’1.1.2019).

E’ stato abolito nel 2020 lo sconto in fattura relativamente all’ecobonus.

Imu/Tasi: nel 2020 finalmente, con l’abolizione della Tasi, si tornera’ ad avere un’unica imposta: l’IMU. Ma non rallegriamoci troppo perche’ l’importo dell’aliquota Tasi si sommera’ a quella dell’Imu, la quale potra’ raggiungere il (10,6+0,8)= 11,4 per mille.

Deducibilita’ dell’IMU per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti: per il 2019 la deducibilità dell’IMU resta fissata al 50 %. La deduzione aumentera’ al 60 % per gli anni 2020 e 2021. A partire dal 2022 scatterà la totale deducibilità.

Novita’: introdotto il bonus facciate, che prevede una detrazione del 90% sulle spese, anche di sola pulitura o tinteggiatura, sostenute per rifacimento facciate degli edifici dei centri urbani e zone limitrofe. Di fatto il bonus vale per tutti gli edifici, salvo le villette isolate di campagna.

– Previsto anche un nuovo Credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese. Il vecchio credito d’imposta R&S viene anticipatamente abolito.

– Confermato il ripristino dell’ACE fissando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento all’1,3 per cento.

Bonus per imprese e privati per le colonnine di ricarica elettrica: l’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta pari al 50 % delle spese sostenute (con un tetto massimo fiscale di 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo ) dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relativamente all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.

– Torna la possibilità, per gli imprenditori individuali, di applicare l’imposta sostitutiva dell’8% per l’estromissione dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019, se poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

Rimodulata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali concessi in uso ai dipendenti, che viene ora differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica allo scopo di penalizzare i mezzi piu’ inquinanti.

Buoni pasto dipendenti: sale da 7 a 8 euro la quota esente per i buoni pasto in formato elettronico mentre scende da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro nel caso di buoni cartacei. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

– A partire dalle annualità ancora accertabili all’1.1.2020, e’ stata estesa ai tributi locali ed alle entrate patrimoniali il sistema degli accertamenti esecutivi, già in vigore per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP.

– Viene prorogata la facoltà per i privati di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti, sia agricoli sia edificabili, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva dell’11%.

Viene aumentata dal 20 al 26% l’imposta sostitutiva dell’imposta sul redditoapplicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

– Per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali è possibile rivalutare i beni presenti in bilancio al 31.12.2018.

– I termini per l’accertamento sono ridotti di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

– Rimodulazione (in peggio) dell’ammontare degli oneri detraibili in base al reddito. E’ stato ridotto il grado di detraibilità (prima ammontava al 19%) degli oneri detraibili  per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale e alle spese sanitarie.

In particolare, a decorrere dall’anno di imposta 2020:

  • la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Riconfermato il bonus bebe’ e il bonus asili nido.

– Elevata a 500 euro la spesa massima detraibile per le spese veterinarie.

– Familiari a carico: cambia il limite di reddito per considerare a carico i figli di età non superiore a 24 anni. Essi possono essere considerati a carico qualora nel 2019 abbiano posseduto un reddito complessivo inferiore a 4.000 euro. Resta invece invariato il limite di 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili) per gli altri soggetti familiari, compresi i figli dai 25 anni in poi.

TARI Studi professionali: finalmente una riduzione di tasse. Pare che la legge di conversione del decreto abbia equiparato gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito, che presentano coefficienti minori. La modifica, pertanto, porterebbe gli studi professionali a godere di una riduzione della TARI.

Lezioni private agli studenti: dal 1° gennaio 2019 si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali del 15%  sui compensi dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, salvo opzione per la tassazione ordinaria.

Legge di Bilancio 2019: le novità comma per comma in vigore dal 1 gennaio

Approvata in extremis, ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per esplicare i suoi effetti dal primo di gennaio 2019.

In questo post vogliamo fornire un quadro di sintesi di tutte le novità fiscali e del lavoro della manovra forse piu’ attesa quanto contestata degli ultimi anni.

Con questo approfondimento anche lo Studio Norelli chiude l’anno 2018 con un caloroso augurio a tutti di un buon inizio 2019 e un grazie per la fiducia che ci viene accordata.

Commento comma per comma alle novità fiscali

Interventi sull’aliquota di riferimento IVA (commi 3-4)

Prevista l’aliquota IVA del 10%, per i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, e chiarita l’aliquota da applicare ad alcuni prodotti della panetteria ordinaria

Istituita Commissione di studio sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari (comma 7-8)

Prevista l’istituzione di una commissione di studio per la revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari.

Nuovo regime forfettario (commi 9 – 11)

Prevista un’unica soglia di ricavi per l’accesso al regime forfetario di 65.000 sia per imprese che professionisti. Tolte le precedenti barriere di ingresso.

Deducibilità IMU/IMI/IMIS pagata sugli immobili strumentali  (comma 12)

Aumentata dal 20% al 40% la deducibilità relativa agli immobili strumentali

Flat tax lezioni private e ripetizioni  (commi 13 – 16)

Prevista flat tax del 15% sulle lezioni private

Imposta sostitutiva imprenditori individuali esercenti arti e professioni (commi 17 – 22)

Flat tax al 20% anche per gli imprenditori individuali e professionisti con ricavi compresi tra e 65 e 100 mila euro, ma dal 2020

Disciplina riporto delle perdite soggetti Irpef (commi 23 – 26)

Possibilità per i soggetti IRPEF di dedurre le perdite illimitatamente, a prescindere dal tipo di contabilità adottato

Detrazione forfettaria spese per il mantenimento di cani guida (comma 27)

Detrazione forfettaria di euro 1.000 per il mantenimento di cani guida da parte di soggetti non vedenti.

Tassazione agevolata utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione (commi 28-34)

A decorrere dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti,  può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, accantonati a riserve, entro precisi limiti legati agli investimenti e all’assunzione di personale dipendente

Imposta sui servizi digitali (commi 35-49)
Web tax al 3% per i servizi digitali delle società con ricavi superiori a 750.000 euro

Abrogata l’agevolazione in tema di riduzione dell’imposta per le persone giuridiche per particolari tipologie di enti (commi 51-52)
Abrogata la riduzione al 50% dell’IRES per enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (comma 53)
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria possono non emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Credito d’imposta ammodernamento registratori di cassa (comma 55)
Previsto un contributo per l’adeguamento dei registratori di cassa per renderli idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi all’Amministrazione finanziaria.

Obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche (comma 56)

Viene meno l’obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Cedolare secca per negozi e botteghe (comma 59)
Possibilità di assoggettare a cedolare secca al 21% il canone  di locazione degli immobili commerciali cat. C/1

Proroga Iper ammortamento (commi 60 – 65)
Prorogata l’agevolazione dell’iper ammortamento, ma con alcune modifiche rispetto alla normativa attuale.

Estromissione agevolata immobili strumentali (comma 66)
La Legge di bilancio 2019 ripropone la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 01/01/2019, l’immobile strumentale (per destinazione o natura) posseduto alla data del 31/10/2018.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (comma 67)
Disposta la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per:
• le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica,
• ristrutturazione edilizia
• l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Proroga detrazioni sistemazione a verde (comma 68)
Proroga di un anno il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L. 205/2017) legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

Modifica alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (commi 70 – 72)
Modifica della disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e  sviluppo

Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (commi 73-77)
Credito d’imposta, per gli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di:
• prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
• imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002
• derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Credito d’imposta formazione 4.0 (commi 78-81)
Prorogato per l’anno 2019 il  credito d’imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Canone Rai (commi 89 – 90)
Prorogata la misura del Canone RAI pari a 90 Euro-

Credito d’imposta erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici (commi 156-161)
Istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale-

Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà (commi 185-199)
Introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Voucher Manager (commi 228, 230-231)
La Legge di Bilancio attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di Voucher, per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Limite trasferimento di denaro contante (comma 245)
Introdotto il limite di 15.000 euro sui trasferimenti, in denaro contante, per acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo.

Imposta sostitutiva pensioni estere (commi 273-274)
Flat tax del 7% per le persone fisiche, titolari di redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Disposizioni in materia di sport (Commi 621-628)

proroga del cd. sport bonus,

Imposta prodotti non legnosi (Commi 692-699)

Prevista imposta sostitutiva per lo svolgimento in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici.

Vendita al dettaglio prodotti agricoli (Comma 700)

Gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.

Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici – (comma 806-809)

Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici con la previsione di un credito d’imposta per le edicole.

Contributi editoria (comma 810)

Riduzioni dei contributi previsti per l’editoria.

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (Commi 940-950)

Torna la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa).

Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli – (comma 953)

gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, continuano ad accedere agli incentivi previsti per l’energia rinnovabile diversi dal fotovoltaico .

Proroga termini sisma centro Italia – (commi 991-993)

Proroga di  alcune agevolazioni di favore per i territori colpiti da eventi sismici.

Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica – (commi 1031-1047)

Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi.

Detrazione fiscale sulle spese per infrastrutture di ricarica elettrica – (Commi 1039-1041)
Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Imposta sui veicoli inquinanti – (commi 1042-1047)
Dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chi acquista un veicolo inquinante deve pagare una super imposta

Riduzione tassa automobilistica veicoli di interesse storico – (Comma 1048)
riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico-

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento – (Comma 1051)
Incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU ).

Imposta unica giochi a distanza e scommesse – (Comma 1052)

• Istituzione di una imposta unica sui giochi a distanza e scommesse

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni – (Commi 1053-1054)

Riaperta la possibilità di rivalutare il costo dei terreni e partecipazione posseduti al 1 gennaio 2019.

Abrogazione IRI – (comma 1055)

Il comma 1055 abroga completamente l’IRI, l’imposta sul reddito d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi (commi 1057-1064)
Incentivi per l’acquisto di moto veicoli elettrici o ibridi.

Disposizioni in materia di tassazioni dei tabacchi lavorati (commi 1074-1078)

Previsti aumenti in materia di tassazione di tabacchi lavorati .

Deducibilità quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali – (comma 1079)

Si prevede che le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA) non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, siano deducibili secondo una determinata progressione temporale.

Abrogazione ACE – (comma 1080)

Il comma 1080 dell’articolo unico della Legge di bilancio 2019 prevede l’abrogazione della disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica) a partire dal periodo d’imposta 2019

Imposta di registro – (comma 1084)

Norma di chiarimento sull’applicazione dell’imposta di registro che dovra’ tenere conto unicamente degli elementi desumibili dall’atto sottoposto a registrazione.

Abrogazione deduzioni e credito d’imposta IRAP – (comma 1085- 1087)

Eliminate deduzioni e crediti d’imposta ai fini IRAP.

Riduzione base imponibile IMU – (comma 1092)
Estensione della riduzione della base imponibile IMU in caso di morte del comodatario, al coniuge in presenza di figli minori.

Commento comma per comma alle novità in materia di lavoro

Ampliamento incentivo assunzioni al Sud (comma 247)
nuove risorse per la proroga nel 2019 e 2020 del Bonus Assunzioni Sud, già prevista dal DL 12.7.2018 n. 87.

Estensione CIGS per i lavoratori dell’ILVA – (commi 248-250)
Stanziati fondi per l’estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del Gruppo ILVA  anche nel 2019.

Trattamento mobilità in deroga – (commi 251-253)
Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.

Fondo Reddito di Cittadinanza – (comma 255)
Ai fini dell’introduzione  delle pensioni e del  Reddito di Cittadinanza per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza ».
Le misure attuative saranno definite con provvedimenti successivi .

Fondo  revisione del sistema pensionistico  e pensionamento anticipato  – (comma  256)
Istituito il “Fondo  per la revisione del sistema pensionistico per ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”. Si tratta dell’introduzione della cd. “Quota 100”  per il pensionamento di tutte le categorie di lavoratori, già dal 2019.

Riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici – (comma 260)
Per il periodo 2019-2021,  la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici viene rimodulata  con la previsione di diverse percentuali.

Taglio alle pensioni d’oro – (comma 268)
disciplina relativa al taglio dei trattamenti pensionistici elevati,  per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge  di bilancio  (2019-2024).

Congedo obbligatorio retribuito per i padri – (comma 278)
Conferma integrale per il  congedo obbligatorio retribuito per i padri.

Benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto – (comma 279)
Prevista la  possibilità di fruire dei benefici connessi all’esposizione all’amianto anche i lavoratori che possano vantare periodi contributivi nel pubblico impiego ovvero nell’Istituto postelegrafonici, e abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’assicurazione generale obbligatoria.

Fondo Sistema Duale – (comma 281)
Previsto un ulteriore importo di 50 milioni di euro per il 2019 rivolti  al sostegno al cd. Sistema Duale ovvero  per percorsi formativi  di apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola – lavoro.

Indennizzo per fine attività commerciali – (commi 283-284)
Previsione di un indennizzo dovuto agli esercenti attività commerciali nella Gestione Artigiani e Commercianti in caso di restituzione della licenza.

Proroga incentivi al contratto di apprendistato al Sud – (comma 290)
Stanziati ulteriori 5 milioni annui per il 2019, 2020, e 2021 per  la proroga delle agevolazioni  previste  in forma sperimentale dall’art .32  del d.lgs. 150/2015 per le assunzioni con contratto di apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale in  favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Incentivi assunzioni autotrasportatori – (commi 291-295)
Previsto un nuovo incentivo per l’occupazione dei giovani  conducenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale autotrasportatori.

Contratti a termine in deroga per le università private- (comma 403)
Modifica, in materia di limitazioni dell’utilizzo del contratto a termine.

Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro – (comma 435)
Si incrementa di 1 milione di euro annui, a partire dal 2019, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Assunzioni Ispettorato nazionale del lavoro e aumento sanzioni – (comma 445)
Ai fini di un rafforzamento del controllo contro il lavoro nero e a maggiore tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si prevede l’autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo.

Assunzioni lavoratori socialmente utili – (comma 446)
Si introduce la possibilità per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili  e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di  procedere alla loro assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno  del personale.

Agevolazione   disabili  da lavoro INAIL – (comma 533)
Si prevede che la retribuzione alle persone con disabilità da lavoro  destinatarie di  progetti di  reinserimento  dopo un periodo di inabilità temporanea  venga rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento.

Assicurazione lavoro domestico – (commi 534-535)
Modifiche all’assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni domestici, detta  anche“assicurazione delle casalinghe”.

Bonus “Resto al Sud” – (comma 601)
Viene estesa la possibilità di fruire dell’agevolazione detta “Resto al Sud” introdotta dal DL  91/2017 e volta a favorire la nuova imprenditoria nelle regioni meridionali. Le novità riguardano: L’ampliamento del limite di età  fino a 45 anni e l’accesso anche  per attività di liberi  professionisti

Assunzioni pubblico impiego – (commi da 298 a  400)
Numerosi commi della legge di bilancio sono riservati ad un ampio  piano di assunzioni nel pubblico impiego,  in particolare Ministeri  e università, per un totale di 33 mila unità di personale.

Agevolazione familiari imprese agricole – (comma 705)
I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola  quali coltivatori diretti, possono beneficiare della stessa  disciplina fiscale dei titolari dell’impresa cui partecipano attivamente.

Bonus assunzione laureati “eccellenti” – (commi 706-717)
Nel 2019 sarà attiva anche una nuova misura di sgravio contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani,  specificamente rivolta ai neolaureati e dottori di ricerca.

Riduzione tariffe INAIL – (commi 1121-1126)
Revisione delle tariffe Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021.

Proroghe adempimenti in materia di lavoro  (comma 1135)
Proroghe di adempimenti di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  tra cui si segnala in particolare la proroga anche per il 2019 della possibilità di  pagamento del REI da parte dell’INPS, pur in assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.

Le principali novità fiscali del DDL di Bilancio 2019

legge bilancio 2019

Il Consiglio dei Ministri n. 23 del 15 ottobre 2018, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria ha approvato il disegno di legge relativo al “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, la cd. legge di stabilità 2019. Il DDL numero 1334, è stato assegnato alla V commissione e sarà trasmesso alla Camere entro il 28 Novembre 2018.
Possibile la presentazione di emendamenti fino al 14 Novembre.
Pur consapevoli che il DDL potrà subire modifiche, riteniamo utile illustrare le principali novità che se approvate entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

Sterilizzazione incremento aliquota IVA e accise (artt. 2,3)

L’articolo 2 della legge di stabilità 2019 prevede la sterilizzazione dell’incremento dell’aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2020. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015, è previsto che:
• dal 1° gennaio 2020 l’aliquota agevolata IVA del 10% salirà al 13%;
• dal 1° gennaio 2020 l’aliquota ordinaria IVA al 22% salirà al 24,1% e dal 1° gennaio 2021 al 24,5%.
Nel DDL di Bilancio è prevista anche la sterilizzazione dell’aumento delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 quale misura a sostegno dell’ACE.

Estensione del regime forfettario (art. 4)
L’art. 4 del DDL di Bilancio 2019 prevede una modifica radicale del regime forfettario (L. 190/2014), riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa/arte o professione.
E’ prevista un’unica soglia di ricavi per l’accesso al regime, potranno così accedere al regime agevolato coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro ed inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l’accesso al regime. Vengono modificate, poi, alcune clausole di esclusione:
• l’accesso sarà precluso a coloro che, sempre contemporaneamente all’attività per cui godono del regime agevolato, sono soci di società a responsabilità limitata (srl), ancorché non abbiano esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale;
• l’accesso sarà precluso a coloro che nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, e che esercitano attività d’impresa/arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all’ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Scompaiono però le singole fasce di reddito perché, come descritto sopra, il limite dei ricavi per l’accesso al regime è unico, e pari a 65mila Euro. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l’imposta sostitutiva del 15% (anch’essa invariata).

Flat tax ripetizioni (art. 5)
L’art. 5 del DDL di Bilancio 2019 prevede l’introduzione di una flat tax del 15% sui compensi percepiti dai docenti per le lezioni private e ripetizioni. Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali che entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2019, in alternativa al regime ordinario, che resta comunque utilizzabile in caso di mancata opzione per la flat tax.
Il testo indica quali soggetti beneficiari “docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado”, sarebbero esclusi pertanto gli insegnanti precari, i professori universitari, e gli studenti che abitudinariamente impartiscono lezioni private per mantenersi. I dipendenti pubblici che esercitano attività di insegnamento a titolo privato sono tenuti a comunicare tale attività alla propria amministrazione di appartenenza, per la verifica di eventuali incompatibilità.
L’imposta sostitutiva deve essere versata secondo le regole previste per l’Irpef. Per quanto riguarda la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si fa riferimento a quanto previsto in materia di imposte sui redditi.
Le modalità per l’esercizio dell’opzione a tale regime di favore, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva, saranno stabilite con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

Imposta sostitutiva imprenditori individuali esercenti arti e professioni (art. 6)
Imposta sostitutiva IRPEF- IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, ecco una delle novità più importanti contenute nel DDL di bilancio.
In particolare l’articolo 6 prevede che dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi, o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possano applicare al reddito d’impresa o lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta al 20% sostitutiva:
• dell’imposta sul reddito
• delle addizionali regionali e comunali
• dell’IRAP.
Tali ricavi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e a tal fine i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
I contribuenti coinvolti:
• non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma nelle dichiarazioni dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
• sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria)
• sono comunque obbligati alla fatturazione elettronica.
Per espressa previsione normativa non possono applicare l’imposta sostitutiva:
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione dell’imposta del reddito;
• i non residenti (ad eccezione di coloro che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
• i soggetti in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,
• esercenti attività d’impresa, arti e professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone ed associazioni o imprese familiari o società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione;
• soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e che esercitano attività d’impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori dei 2 anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente agli stessi riconducibili.

Disciplina riporto delle perdite soggetti Irpef (art. 7)
L’articolo 7 riconosce ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa.
Per prima cosa, l’articolo consente alle imprese in contabilità semplificata lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, dovranno essere scomputate le eventuali eccedenze dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi.
Inoltre, è consentito alle imprese soggette all’IRPEF (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d’impresa) di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa , il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato, in base al nuovo criterio, deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
In considerazione dell’impatto notevole sul gettito derivante dal costo del magazzino è previsto per i soggetti in contabilità semplificata un regime transitorio di utilizzo delle perdite fino a concorrenza del 40% e 60% dei medesimi redditi per i primi due periodi d’imposta di applicazione del regime di possibile utilizzo delle perdite pregresse (2019 e 2020).
Inoltre, l’articolo termina chiarendo che per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei medesimi redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020.
In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021.

Tassazione agevolata utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione (art. 8)
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
• Degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 TUIR)
• Del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti.
Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione
• le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
• le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
Ai fini di cui sopra per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:
• la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;
• la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;
• la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche ai fini dell’IRPEF, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

Cedolare secca immobili commerciali (art. 9)

Una delle novità è rappresentata dall’estensione del regime della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali. In particolare, l’articolo 9 estende la possibilità di usufruire anche per gli immobili commerciali del regime agevolato della cedolare secca al 21% rispetto al regime ordinario secondo il quale il reddito fondiario concorre ai fini dell’IRPEF.
In generale, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili devono soddisfare i seguenti requisiti:
• essere stipulati nell’anno 2019
• con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1,
• superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente.
Attenzione però al primo requisito, per esplicita previsione infatti la norma non si applica ai contratti stipulati si nel 2019 ma per i quali al 15 ottobre 2018 sia in essere un contratto non scaduto tra gli stessi contraenti sullo stesso immobile, per il quale si interrompe la naturale scadenza per usufruire del regime agevolativo.

Proroga iper ammortamento, super ammortamento fino al 31.12.2018 (art. 10)
In base al testo del DDL di bilancio 2019:
• non è prevista la proroga del super ammortamento;
• è prevista la proroga dell’iper ammortamento con alcune modifiche rispetto alla normativa attuale.
Si ricorda che il super ammortamento, prevede per le imprese e i lavoratori autonomi, la possibilità di maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di certi beni, nuovi e strumentali, solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing.
Per quanto riguarda, invece, l’iper ammortamento, nel testo del DDL di Bilancio 2019 è stabilita la proroga, anche se con alcune modifiche rispetto alla disciplina attuale. Si ricorda che l’iper-ammortamento, previsto per le sole imprese (escluse quelle che determinano il reddito in misura forfetaria), prevede la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, specificatamente rientranti nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017.
In base al DDL di bilancio 2019, l’iper ammortamento si applicherà anche per gli investimenti effettuati entro:
• il 31 dicembre 2019;
• il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applicherebbe, però, con diverse misure:
• 150% fino a 2,5 milioni di €;
• 100% compresi tra 2,5 e 10 milioni di €;
• 50% compresi tra 10 e 20 milioni di €.
La maggiorazione, inoltre, non si applicherebbe:
• sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro;
• agli investimenti che beneficiano della precedente versione dell’iper-ammortamento (art. 1 comma 30 L. 205/2017).
Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2019. Anche per questi beni, la misura trova applicazione per gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.

Proroga detrazioni sulla casa (art. 11)
Il DDL di Bilancio 2019 prevede la conferma, anche per il 2019, delle detrazioni sulla casa: bonus ristrutturazioni al 50%, ecobonus con il doppio binario del 50% e 65%, bonus mobili al 50%.
Il bonus ristrutturazioni (art. 16 comma 1 D.l. 63/2013) viene confermato per tutto il 2019 con la detrazione al 50% su un importo massimo di 96.000 Euro, da suddividere in dieci quote annuali.
La detrazione per gli interventi di risparmio energetico (art. 14 commi 1, 2 e 2-bis del D.l. 63/2013) continuerà per tutto il 2019, con lo sconto base del 65% per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica compresi anche:
• la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
• la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
• l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
• l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Prevista anche la proroga della detrazione al 50% per le altre tipologie di interventi di risparmio energetico che, allo stato attuale, dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:
• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
• acquisto e posa in opera di schermature solari,
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n.811/2013.
Le rate sono da suddividere sempre nell’arco di dieci anni.
Prevista la proroga di un anno anche per il bonus mobili legato agli interventi di ristrutturazione (art. 16 comma 2 D.l. 63/2013), per il quale è prevista la detrazione al 50% su un ammontare massimo di spesa pari a € 10.000, computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Per poter fruire della detrazione, relativamente alle spese sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2018.
Si ricorda che il bonus è previsto a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Proroga bonus verde (art. 12)
Il DDL di Bilancio 2019 proroga di un anno anche il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L. 205/2017), inaugurato con la Legge di Bilancio 2018 e legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Si tratta di una detrazione prevista per le spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Si ricorda che l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modifiche al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (art. 13)
L’articolo in esame opera una risistemazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. In particolare, viene disposta:
• l’estensione dell’ambito temporale di applicazione della misura,
• la riduzione dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta,
• la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50% viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.
• l’inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.
• obbligo della certificazione contabile delle spese subordinando, già a partire dal periodo d’imposta 2018, l’utilizzo in compensazione del credito maturato all’avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio.
• obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.
Tutte queste modifiche comportano l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante. Il criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), ma a partire dal periodo d’imposta 2019, tenuto conto dell’inclusione tra le voci rilevanti anche alle spese per i materiali, il parametro storico andrà conseguentemente ricalcolato aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.

Canone RAI 90 Euro a regime (art. 14)
Il DDL di Bilancio prevede la proroga della misura del Canone RAI pari a 90 Euro anche per gli anni successivi al 2018, e proroga altresì l’esenzione per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito fino a 8.000 Euro.

Sport bonus (art. 47)
L’articolo 47 del DDL di bilancio 2019 prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di
• manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
• realizzazione di nuove strutture
spetta un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate anche nel caso in cui le stesse siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
I soggetti che effettuano tali erogazioni in denaro non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Il credito è riconosciuto
• alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile
• ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per tali soggetti il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
In generale, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono
• comunicare all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, dandone pubblicità con mezzi informatici
• comunicare altresì all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, rendicontando l’utilizzo delle somme erogate entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture.

Aumento prelievo su apparecchi da divertimento (art. 80)
Il DDL di Bilancio 2019 incrementa le misure del PREU – prelievo erariale unico- (previste dall’art. 9 comma 6 del D.l. 87/2018), dello 0,50 a partire dal 1° gennaio 2019 sugli apparecchi:
• AWP, apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro, si compongono di una cabinet e di una scheda gioco;
• VLT, nuove apparecchiature che a differenza delle AWP consistono in veri e propri terminali connessi ad un sistema di gioco centrale, privi di scheda di gioco al loro interno.

Proroga rivalutazioni terreni e partecipazioni (art. 81)
Il DDL di Bilancio 2019 prevede anche per il 2019 la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
Si tratta di una disposizione, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), e poi riproposta di anno in anno, che consente di rideterminare il costo di acquisto di:
• terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
• partecipazioni in società non quotate;
posseduti ad una determinata data.
Il valore rideterminato può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso al posto dell’originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenterà il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
Ora, in base al DDL di bilancio 2019, è prevista una nuova rivalutazione che prevede:
• al 1° gennaio 2019 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni per la rideterminazione del loro costo o valore di acquisto;
• al 30 giugno 2019 la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva, in modo da “perfezionare” la rivalutazione. L’aliquota dell’imposta sostitutiva resta pari all’8% sia per i terreni, sia per le partecipazioni, e indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non.
Si ricorda che possono fruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa: persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali per l’attività non in regime d’impresa, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Abrogazione IRI (art. 82)

Il DDL di Bilancio 2019 abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in genere quindi dal 2018), il regime IRI introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 547-548 della Legge 232/2016), ma entrato in vigore l’anno successivo in quanto la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 comma 1063 L. 205 del 27.12.2017) ne ha posticipato l’ingresso al 1° gennaio 2018. L’abrogazione, in deroga alle regole previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha effetto fin dall’origine.

Ammortamento valore avviamento (art. 87)
Il DDL di Bilancio 2019 prevede la deducibilità in un arco temporale di 11 anni, dal periodo d’imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali, delle quote pregresse relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (art. 2 commi 55, 56-bis.1 e 56-ter D.l. 225/2010), e non ancora dedotte nel periodo d’imposta 2018.

Abrogazione ACE (art. 88)
Il DDL di Bilancio 2019 prevede l’abrogazione dal 2019 delle disposizioni in materia di ACE (aiuto alla crescita economica). Resta ferma la deducibilità dell’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Allegati:
Bozza del DDL Legge di Bilancio 2019 presentata alla Camera il 31.10.2018
Relazione Tecnica del DDL Legge di Bilancio 2019 del 31.10.2018

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