Come chiedere aiuto alle Entrate: le nuove regole per interpelli tributari

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Cambiano le regole per presentare le istanze interpelli tributari da parte dei contribuenti: a partire dal 1° marzo la struttura unica deputata a ricevere gli interpelli indirizzati agli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate è la Divisione Contribuenti.
I cambiamenti sono indicati nel Provvedimento n. 47688 del 1 marzo 2018 dell’Agenzia delle Entrate, contenente le nuove regole procedurali per le istanze di interpello presentate dai contribuenti.

Interpelli tributari, cosa sono e come funzionano
Ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione finanziaria circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Termini di risposta
I termini per la risposta decorrono a partire dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente (ovvero dalla regolarizzazione della stessa) e sono: 90 giorni per gli interpelli ordinari e 120 giorni per tutte le altre tipologie di interpello.
La risposta deve essere scritta e motivata, e vincola ogni organo della amministrazione, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza, e limitatamente al richiedente.
Quando l’amministrazione finanziari non comunica una risposta al contribuente, entro il termine previsto, tale silenzio si interpreta come condivisione della soluzione prospettata dal contribuente nell’interpello: è prevista, in pratica, la regola del silenzio-assenso per tutte le tipologie di interpello.
Nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non riesca a fornire una risposta all’istanza, sulla base dei documenti allegati, può chiedere all’istante, una sola volta, l’integrazione di quanto presentato. In questo caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
La risposta all’istanza di interpello non è impugnabile, ad eccezione di quella resa in relazione ad un interpello disapplicativo, per cui può essere proposto ricorso.

Chi può presentare istanza
Possono presentare istanza di interpello:
– il contribuente, anche non residente;
– coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti
– il sostituto/responsabile dell’imposta, a condizione che l’istanza si riferisca a casi concreti e personali

Modalità di invio
L’istanza deve essere presentata, pena l’inammissibilità, prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto, o comunque connessi, alla fattispecie cui si riferisce l’istanza.
Il contribuente può presentare l’istanza: consegnandola a mano, spedendola a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure presentandola per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata.

Contenuti dell’istanza
L’istanza deve contenere i seguenti elementi:
– dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale;
– l’indicazione del tipo di istanza con esplicito riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello;
– la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
– le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
– l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
– l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione finanziaria e deve essere comunicata la risposta;
– la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 600/73 o comunque del diverso soggetto legittimato alla presentazione con la relativa procura.
Inoltre, all’istanza bisogna allegare la documentazione rilevante ai fini della risposta, inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell’Amministrazione finanziaria.

Provvedimento AE 8 marzo 2018
Con provvedimento dell’8 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto il nuovo modello organizzativo per l’invio delle istanze di interpelli.
Lo scopo è quello di individuare nella Divisione Contribuenti la struttura unica che riceve gli interpelli per gli Uffici centrali.
In particolare, il provvedimento porta modifiche ai precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ossia del 4 gennaio 2016, 8 marzo 2017, 14 aprile 2016 e 20 maggio 2016.
Le modifiche riguardano gli interpelli presentati da: Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti di più rilevante dimensione, dai non residenti e dalle Direzioni Regionali alle strutture centrali nei casi di maggiore complessità o incertezza.
Le modifiche riguardano:
– le istanze di interpello presentate in base allo Statuto del contribuente;
– le istanze di interpello relative all’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
– le istanze di interpello sui nuovi investimenti;
– le istanze di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo.

Periodo transitorio
Per garantire il rispetto dei termini, le risposte agli interpelli possono essere rese fino al 31 marzo 2018 anche dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo o, con riguardo agli interpelli concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare della Divisione Servizi.

Nuovo indirizzo PEC
Il provvedimento specifica, inoltre, il nuovo indirizzo unico di Posta Elettronica Certificata, PEC per l’invio delle istanze.
Dal 1° marzo, per gli interpelli di maggiore rilevanza le istanze vanno inviate esclusivamente, via PEC, all’indirizzo unico: interpello@pec.agenziaentrate.it
Il provvedimento specifica che per gli interpelli da parte dei soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo occorre invece fare riferimento all’indirizzo PEC indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello per l’adesione (provvedimento AE 14 aprile 2016).
Il nuovo indirizzo di posta elettronica libera, infine, utilizzabile dai soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato è : div.contr.interpello@agenziaentrate.it

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